Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 1273

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 1273
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1273
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. 124/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione LAVORO
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa F P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 124/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 C.F._5
(Cod. Fisc. Parte_6 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, dall'avv. COLOMBO MATTEO e dall'avv. BASSANI SARA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
HERNANDEZ FEDERICO e dall'avv. SANGALLI MARIA GRAZIA resistente contro
(Cod. Fisc. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CECI
GIANFRANCO
Pag. 1 di 16
resistente
e contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI
ALESSANDRO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_4
, d llegando:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- di avere tutti lavorato alle dipendenze di nei periodi CP_1
dettagliatamente indicati in ricorso;

- essere stati adibiti, per tutta la durata dei rispettivi rapporti di lavoro, al polo logistico di Chiari (BS) nell'ambito dell'appalto stipulato da CP_1
con e da quest'ultima con la committente Controparte_2 Controparte_3
- di avere sempre svolto mansioni di addetti al magazzino e al carico e scarico di merci, con l'utilizzo del transpallet elettrico a pedana;

- che ai contratti di lavoro è stato applicato il CCNL Trasporto Merci e
Logistica;

- di essere stati erroneamente inquadrati (chi per tutta la durata del rapporto, chi per una parte di esso) al VI livello o al VI livello junior del citato
CCNL;

- che invece tutti i ricorrenti, sin dall'inizio del rapporto e per tutta la durata di esso, hanno sempre svolto mansioni rientranti nel V livello, cui appartengono i lavoratori che utilizzano mezzi di movimentazione meccanici e/o elettrici di limitata complessità;

Pag. 2 di 16
- di avere pertanto maturato nei confronti della datrice di lavoro CP_1
differenze retributive da sotto-inquadramento, come da conteggi indicati ed allegati al ricorso, comprensive dell'incidenza sul TFR e sulle indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute;

- che, alla luce dei contratti di appalto in essere, ed sono CP_2 CP_3
responsabili in via solidale ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003 n. 276
;

Hanno quindi concluso chiedendo la condanna delle convenute, in solido tra loro, del pagamento delle seguenti somme: per € 3.934,32 (di cui € 158,39 Parte_1
per TFR), per € 4.223,87 (di cui € 173,40 per TFR), per Parte_2 Pt_3
€ 3.573,03 di cui € 139,53 per TFR), per € 4.361,30 (di cui €
[...] Parte_4
173,81 per TFR) per € 5.277,46 (di cui € 200,56 per TFR), per Parte_5
€ 3.881,27 di cui € 169,56 per TFR). Parte_6
Si è ritualmente costituita in giudizio , Controparte_4
allegando:
- di avere assunto i ricorrenti applicando loro il CCNL Trasporti Merci e
Logistica, specificando per ognuno di essi la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro ed il livello del CCNL loro attribuito, oltre che il luogo ove gli stessi hanno lavorato (segnatamente, tutti nel polo logistico di
Chiari ed il ricorrente anche nel polo logistico di Calcio);
CP_5
- che l'attività svolta nei magazzini di , consistente Parte_7
unicamente nel c.d. picking e non nell'attività di carico e scarico, le era stata appaltata da ;
CP_2
- che i ricorrenti, nel polo di Chiari (e anche a Calcio per quanto attiene al ricorrente ) hanno sempre svolto attività di picking, che si CP_5
sviluppa nelle seguenti fasi: prelievo di determinati prodotti dallo scaffale
(grazie alle indicazioni che il lavoratore riceveva attraverso un sistema vocale mediante uso di cuffie e microfono), collocamento dei prodotti sulla pedana del carrello commissionatore a forche lunghe, spostamento, a bordo del commissionatore, in altra corsia onde ripetere l'operazione di
Pag. 3 di 16
prelievo e posizionamento;
una volta completata l'operazione di caricamento, deposito in altra postazione di tutta la merce prelevata;

- che correttamente ai ricorrenti è stato applicato il VI livello o il VI livello junior del CCNL poiché l'attività di picking, prevalentemente svolta, è semplice, richiede un addestramento pratico di poche ore e dunque una normale capacità esecutiva;
l'uso del carrello commissionatore a forche lunghe è limitato agli spostamenti onde raggiungere la posizione in cui sono collocati i prodotti da prelevare e comunque trattasi di un mezzo che consente l'elevazione delle forche solo per pochi centimetri, funzionalmente allo spostamento in senso orizzontale (e non in verticale) della merce.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita ritualmente in giudizio he ha allegato: Controparte_2
- di avere appaltato a con contratto del 1.1.2021, l'esecuzione delle CP_1
operazioni di carico, ricevimento, stoccaggio e prelievo di merce presso il magazzino di Chiari;

- di non conoscere l'effettiva adibizione dei ricorrenti al polo logistico di
Chiari, stante la genuinità dell'appalto, e nemmeno le mansioni esercitate dagli stessi;

- che la responsabilità di ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, in caso di CP_2
accoglimento della domanda, sarebbe comunque limitata agli emolumenti aventi natura retributiva e quindi con esclusione dell'indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività;

- che ha diritto ad essere manlevata da in base all'art. 14 CP_2 CP_1
del contratto di appalto avendo, comunque, anche azione di regresso nei suoi confronti ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine al riconoscimento della responsabilità solidale di , la condanna di a CP_2 CP_1
rifonderle quanto dovesse essere obbligata a corrispondere ai ricorrenti.
Pag. 4 di 16
Si è infine costituita ritualmente in giudizio che ha Controparte_3
allegato:
- di avere appaltato a , con contratto del 7.7.2014, l'esecuzione dei CP_2
servizi di scarico, movimentazione, smistamento e carico della merce e pulizia del magazzino di ;
Parte_8
- di avere poi esteso, con contratto del 25.3.2021, l'appalto in essere al magazzino di Chiari;

- che tali servizi venivano subappaltati da a CP_2 CP_1
- di non essere a conoscenza né dell'effettiva adibizione dei ricorrenti al polo logistico di Chiari né delle mansioni esercitate dagli stessi, nulla sapendo del rapporto di lavoro intrattenuto dagli stessi con CP_1
- che il ricorrente risulta tuttavia censito per la prima volta il Parte_4
16.4.2021, sicchè le eventuali differenze maturate in precedenza non possono essere addebitate alla committente;

- che la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 non opera per
l'indennità sostitutiva delle ferie, non avendo natura retributiva ma compensativa, così come per ROL, permessi e festività non godute;

- che in ogni caso ha diritto di essere manlevata da alla CP_3 CP_2
luce dell'art. 9 del contratto di appalto e che ha azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali e ai sensi dell'art. 29 CP_2 CP_1
d.lgs. 276/2003;

- che infine ha diritto al riconoscimento del beneficium CP_3
excussionis poiché il contratto è stato stipulato ante D.L. 25/2017.
Ha quindi concluso chiedendo in principalità il rigetto del ricorso e in subordine la condanna di e alla rifusione di tutte le somme che dovesse CP_1 CP_2
essere obbligata a versare ai ricorrenti in esecuzione della sentenza, con dichiarazione del beneficio della preventiva escussione.
All'udienza del 25.3.2024 le convenute e hanno dichiarato di CP_1 CP_2
accettare il contraddittorio sulle domande di manleva rispettivamente formulate nei loro confronti da ed falliti i tentativi di conciliazione, la CP_2 CP_3
Pag. 5 di 16
parte ricorrente, su invito del Giudice, ha precisato le proprie domande depositando nuovi conteggi, previa rinuncia delle differenze maturate dal ricorrente in riferimento al periodo ante 15.4.2021 (per il quale CP_5
aveva specificamente contestato l'avvalimento all'appalto) e CP_3
suddividendo le somme chieste alla datrice di lavoro e alle debitrici solidali con espunzione, per queste ultime, delle indennità sostitutiva di ferie e ex festività.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 5.11.2024.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
2.1.- In merito al diritto dei ricorrenti al riconoscimento del superiore inquadramento, basti osservare quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi