Trib. Cagliari, sentenza 13/08/2024, n. 1934
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Testo completo
N. R.G. 537/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/08/2024, il giudice dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 17.7.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 537/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 537 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
ALBATROS SOC. COOP. (C.F. 02151450927), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Matteo CALLEDDA (C.F. [...]),
elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena, via Ludovico Ariosto n. 50, presso lo studio
del difensore;
ricorrente-opponente
contro
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI (C.F. 97532760580), in persona del Capo
Dipartimento Marittimo;
convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 28.1.2022 nella cancelleria di questo Tribunale, la ALBATROS
SOC. COOP. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 02/2022 emessa il 3.1.2022,
con la quale la CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI aveva ingiunto a BI
NA – trasgressore, quale Comandante dell'unità da pesca denominata “Albatros” –
ed a essa ricorrente – obbligata in solido, quale armatrice della predetta unità da pesca –
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 2.015,00 euro (di cui 15,00 euro
per spese di notifica), in relazione all'illecito amministrativo ascritto loro nel verbale di
accertamento e contestazione n. 23, elevato il 18.8.2021 dall'Ufficio Circondariale
Marittimo di Sant'Antioco per la violazione del Reg. Ce n. 1224/2009 e SMI artt. 33,34 e
35;
Reg. CE n. 1343/2011 art. 1 Comma II All. 1;
Reg. CE n. 1022/2019 Artt. 1 e 7
Comma IX All. 1;
;
Reg. CE n. 90/2021 Art. 1.
1.1 A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha esposto quanto segue:
a. nel suddetto verbale di accertamento e contestazione si leggeva che “il
comandante del motopesca … nelle seguenti date sbarcava gamberi rossi e
gamberi viola in misura superiore al 40% del totale delle catture”, mentre
nell'ordinanza-ingiunzione impugnata il fatto era stato riqualificato e sussunto
nell'ambito dell'art. 10, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 4/2012, avente ad
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3
oggetto il divieto di “pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo è andato esaurito”;
b. in base alla normativa in materia di “campagna del gambero”:
i. il D.M. disciplinante il “fermo pesca” si ripeteva ogni anno identico,
prevedendo che, previa comunicazione all'Autorità marittima, durante il
periodo di fermo le unità da pesca potessero optare per la c.d. “campagna
del gambero” e posticipare il periodo di fermo a una data successiva,
prevedendo oltretutto che “Durante il periodo di pesca del gambero di
profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali
catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti
autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il
gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di
peso, sull'intero pescato sbarcato”, quota percentuale che avrebbe dovuto
essere valutata sull'intera campagna e non sulla singola giornata;
ii. l'armatore (come quello dell'unità da pesca Albatros) che non avesse
invece optato per la campagna del gambero – praticando la pesca
demersale ordinaria – era quindi tenuto a non superare la quota del 50% su
base annuale;
iii. con il Decreto Direttoriale n. 8941 dell'11.1.2021 - art. 2, comma 3
(ripreso dal Decreto del Sottosegretario MIPAAF n. 0229107 del
18.5.2021 che disciplina il fermo pesca per l'anno 2021) era stato stabilito,
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4
per la prima volta, che per l'anno 2021 “gli armatori delle imbarcazioni
abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che
praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosa
mediterraneo - Parapenaeus longirostris, Gambero rosso mediterraneo -
Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus
antennatus), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base
operativa, la scelta irrevocabile per l'anno 2021 di svolgere in via
esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità utilizzando il
modello allegato 2” e, pertanto, la scelta della campagna del gambero era
irrevocabile e vincolante;
iv. come chiarito dalla nota MIPAAF n. 0102251 del 2.3.2021 e poi stabilito
dal Decreto del Sottosegretario MIPAAF n. 0229107 del 18.5.2021, art. 3:
“[…] In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota
prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale sbarcato riferito
unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso
mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo -
Aristeus antennatus)” da calcolarsi sulla base dell'intera campagna
annuale;
v. la normativa nazionale, su indicazione di quella comunitaria, distingueva
quindi la pesca esclusiva del gambero di profondità (soggetta a particolari
disposizioni e subordinata all'esecuzione di un'apposita scelta
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/08/2024, il giudice dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 17.7.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 537/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 537 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
ALBATROS SOC. COOP. (C.F. 02151450927), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Matteo CALLEDDA (C.F. [...]),
elettivamente domiciliata a Quartu Sant'Elena, via Ludovico Ariosto n. 50, presso lo studio
del difensore;
ricorrente-opponente
contro
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI -
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI (C.F. 97532760580), in persona del Capo
Dipartimento Marittimo;
convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato il 28.1.2022 nella cancelleria di questo Tribunale, la ALBATROS
SOC. COOP. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 02/2022 emessa il 3.1.2022,
con la quale la CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI aveva ingiunto a BI
NA – trasgressore, quale Comandante dell'unità da pesca denominata “Albatros” –
ed a essa ricorrente – obbligata in solido, quale armatrice della predetta unità da pesca –
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 2.015,00 euro (di cui 15,00 euro
per spese di notifica), in relazione all'illecito amministrativo ascritto loro nel verbale di
accertamento e contestazione n. 23, elevato il 18.8.2021 dall'Ufficio Circondariale
Marittimo di Sant'Antioco per la violazione del Reg. Ce n. 1224/2009 e SMI artt. 33,34 e
35;
Reg. CE n. 1343/2011 art. 1 Comma II All. 1;
Reg. CE n. 1022/2019 Artt. 1 e 7
Comma IX All. 1;
;
Reg. CE n. 90/2021 Art. 1.
1.1 A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha esposto quanto segue:
a. nel suddetto verbale di accertamento e contestazione si leggeva che “il
comandante del motopesca … nelle seguenti date sbarcava gamberi rossi e
gamberi viola in misura superiore al 40% del totale delle catture”, mentre
nell'ordinanza-ingiunzione impugnata il fatto era stato riqualificato e sussunto
nell'ambito dell'art. 10, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 4/2012, avente ad
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3
oggetto il divieto di “pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto
un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il
medesimo è andato esaurito”;
b. in base alla normativa in materia di “campagna del gambero”:
i. il D.M. disciplinante il “fermo pesca” si ripeteva ogni anno identico,
prevedendo che, previa comunicazione all'Autorità marittima, durante il
periodo di fermo le unità da pesca potessero optare per la c.d. “campagna
del gambero” e posticipare il periodo di fermo a una data successiva,
prevedendo oltretutto che “Durante il periodo di pesca del gambero di
profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali
catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti
autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il
gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di
peso, sull'intero pescato sbarcato”, quota percentuale che avrebbe dovuto
essere valutata sull'intera campagna e non sulla singola giornata;
ii. l'armatore (come quello dell'unità da pesca Albatros) che non avesse
invece optato per la campagna del gambero – praticando la pesca
demersale ordinaria – era quindi tenuto a non superare la quota del 50% su
base annuale;
iii. con il Decreto Direttoriale n. 8941 dell'11.1.2021 - art. 2, comma 3
(ripreso dal Decreto del Sottosegretario MIPAAF n. 0229107 del
18.5.2021 che disciplina il fermo pesca per l'anno 2021) era stato stabilito,
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 537/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4
per la prima volta, che per l'anno 2021 “gli armatori delle imbarcazioni
abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che
praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosa
mediterraneo - Parapenaeus longirostris, Gambero rosso mediterraneo -
Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus
antennatus), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base
operativa, la scelta irrevocabile per l'anno 2021 di svolgere in via
esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità utilizzando il
modello allegato 2” e, pertanto, la scelta della campagna del gambero era
irrevocabile e vincolante;
iv. come chiarito dalla nota MIPAAF n. 0102251 del 2.3.2021 e poi stabilito
dal Decreto del Sottosegretario MIPAAF n. 0229107 del 18.5.2021, art. 3:
“[…] In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota
prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale sbarcato riferito
unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso
mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo -
Aristeus antennatus)” da calcolarsi sulla base dell'intera campagna
annuale;
v. la normativa nazionale, su indicazione di quella comunitaria, distingueva
quindi la pesca esclusiva del gambero di profondità (soggetta a particolari
disposizioni e subordinata all'esecuzione di un'apposita scelta
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