Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 3693/2016, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 29.02.2024 ed avente ad oggetto: “Divisione di beni non caduti in successione”;
TRA
RR CO (C.F.: [...]), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonio Rizzi presso il cui studio, in Ginosa (TA) alla via Alosie 3, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
E
RR VI (C.F.: [...]);
- convenuto contumace-
All'udienza del 29.02.2024, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/04/2016, notificato il 21/05/2016, RE OS chiedeva lo scioglimento della comunione con il fratello, RE NC, del compendio immobiliare in agro di Ginosa in località “Lago Lungo” di complessivi ettari
6,36,63, con entrostanti fabbricati rurali, analiticamente descritto e individuato alle pagine da 2 a 4 dell'atto di citazione, loro pervenuto in comune e indiviso con atto di divisione per Notaio Prospero Mobilio da Taranto del 13/6/1998 (Rep. N. 14041, Racc. N. 8027), oltre alla condanna del convenuto a corrispondere la metà dei frutti percepiti, delle provvidenze pubbliche e dell'equivalente dei frutti naturali, con vittoria delle spese di lite.
1
Precisava che detti beni, in comunione e pro indiviso con il germano NC, le erano pervenuti per effetto del decesso (avvenuto in data 18/11/1983) del padre, RE
NC e successivi atto pubblico di rinunzia all'eredità del de cuius per Notar Sarno del 12/01/1984, n°26329 del repertorio della coniuge, IE IA, e atto pubblico di divisione per Notar Prospero Mobilio del 13/06/1998 n°14041 del repertorio e n°8027 della raccolta.
Sebbene regolarmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del
26/1/2017 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e C.T.U., con relazione depositata telematicamente il 9/4/2018 e successiva relazione a chiarimenti depositata telematicamente il 26/7/2018, nonché con l'interrogatorio formale del convenuto, non comparso per renderlo, e con ordine di esibizione documentale all'A.G.E.A.
Con ordinanza resa all'udienza del 28/9/2021, il Giudice istruttore faceva proprio il progetto divisionale proposto dal C.T.U. Ing. IE NC CI nella citata relazione a chiarimenti depositata il 26/7/2018 e fissava l'udienza di discussione del
7/12/2021.
All'esito dell'udienza di discussione, verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza di fissazione ex art.789 c.p.c. al contumace e preso atto dell'assenza di contestazioni e della volontà espressa dall'attrice di vedersi assegnata la prima delle due quote formate dal C.T.U. (individuata come “Lotto 1”, con versamento del conguaglio in favore della seconda quota, identificata come “Lotto 2”, da assegnarsi al convenuto contumace) seguiva, a norma dell'art. 789, comma terzo, c.p.c., la declaratoria di esecutività del progetto divisionale e, per l'effetto, lo scioglimento della comunione, esistente tra le parti sul compendio immobiliare in agro di Ginosa, in contrada “Lago Lungo” o “Lama di
Pozzo” (composto dai beni individuati e descritti alle pagg. 8 - 15 della relazione di
C.T.U. depositata telematicamente in data 9/4/2018, ciascuno dei quali del valore indicato nella tabella alla pag. 6 della relazione di C.T.U. a
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