Trib. Bologna, sentenza 24/09/2024, n. 441

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 24/09/2024, n. 441
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 441
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

n. 7846 /2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. B P presidente
Dott.ssa R M giudice rel
Dott.ssa F N giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: Scioglimento SENTENZA del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a BOLOGNA (BO) il 17/01/1973 residente a P.ZZA SAN MARTINO 3 40136 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO 22 MODENA presso l'avv.
C CARLO del Foro di Modena ( ) che lo C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;

e
Parte_2 nato a BOLOGNA (BO) il 24/07/1975 residente a VIA CASTIGLIONE 6 40136 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA TAGLIO 22 MODENA presso l'avv.
C CARLO del Foro di Modena ( ) che lo C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
* * *
Oggetto del processo: <scioglimento del matrimonio>>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 21/06/2024 ;
rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richiesto il 01.07.2024) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);

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visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (il 02.07.2005) e (il 15.06.2007), Per_1 Per_2 quest'ultima ancora minorenne e il primo – sebbene già maggiorenne - non ancora economicamente autosufficiente;
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno
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