Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3137
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Testo completo
N. 7278/2023 R.G. TRIB. FATNASSI ZOUHOUR/ MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7278/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento prot. Cat. A. 12/23 Imm.II nr. 46 del 5.6.2023 (notificato il 26.6.2023), con il quale il Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Angelo Massar difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 5.6.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 19.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-il ricorrente, in data 19.1.2023 ha presentato presso la Questura di Parte_1
Imperia la domanda di riconoscimento della protezione speciale, corredata dalla documentazione volta a dimostrare il percorso di integrazione e la presenza di legami affettivi significativi sul territorio italiano;
-con il provvedimento del 5.6.2023, notificato in data 26.6.2023, la di Imperia CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per speciale, motivando il diniego nei seguenti termini: “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
1
-il provvedimento di rigetto argomenta apoditticamente il diniego, poiché non espone compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto. Inoltre, l'Autorità competente non ha tenuto in debita considerazione la documentazione allegata del richiedente, dalla quale si evince il pieno possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del TUI. In particolare, comprende la lingua italiana, ha una stabile Parte_1 sistemazione abitativa ad Imperia (ove convive con alcuni familiari), e svolge regolare attività lavorativa presso la ditta artigiana edile di cui è titolare il fratello, Per_1
Il fratello e il padre del richiedente (rispettivamente
[...] Persona_1
sono regolari sul territorio italiano, avendo costoro ottenuto il Persona_2 permesso di soggiorno;
-il ricorrente si professa ateo e, in caso di rientro in Tunisia, rischia di essere soggetto ad atti di discriminazione sociale. Ha quindi concluso richiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa audizione del richiedente, che il Tribunale:
“rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/23/IMM/II SEZ./NR.46 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURADI IMPERIADEL 05/06/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 26.06.2023;
e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig. ordinando Parte_1 alla Questura Di Imperia competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno”. A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: il provvedimento di rigetto della protezione speciale;
visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, in relazione all'attività imprenditoriale avviata da in data Persona_1
30.03.2023, avente oggetto attività non specializzate di lavori edili;
il passaporto di
carta di identità e permesso di soggiorno di Parte_1 Persona_1 permesso di soggiorno e carta di identità di padre del ricorrente;
Persona_2 comunicazione di ospitalità per il periodo 18.7.2023-17.9.2023 presso l'abitazione sita in Imperia di Persona_3
Con nota del 18.4.2024, il ricorrente ha provveduto ad integrare la documentazione come di seguito si descrive: comunicazione di ospitalità' per il periodo 16.4.2024- 31.12.2024 presso l'abitazione di , sita ad Imperia;
codice fiscale di Persona_4
comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro a tempo Parte_1 urato alle dipendenze di , in qualità di Parte_2 operaio florovivaista, per il periodo dal 21.10.2023 al 15.11.2023, nonché busta paga relativa alle mensilità di ottobre e novembre dell'anno 2023 (la cui retribuzione netta è pari a euro 461,00 e euro 131,70);
comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della società , in qualità Controparte_3 di addetto alla raccolta dei prodotti agricoli, per il periodo dal 18.11.2023 al 31.12.2023 e le buste paga relative alle mensilità di gennaio e febbraio dell'anno 2024 (la cui retribuzione netta è pari a euro 1.344,00 e euro 1.020,00). Con ulteriore nota del 16.10.2024, il ricorrente produceva in giudizio la seguente documentazione: documento redatto in data 1.7.2024 dal dott. , Persona_5 responsabile del Centro Italiano di Cultura Fda Sanremo, certificante l'avvenuta iscrizione e frequentazione del corso di lingua italiano livello A1-A2 da parte del ricorrente;
attestato del 2.9.2024, conferito a per la partecipazione al Parte_1 corso di diritto di cittadinanza organizzato da ANOLF CISL IMPERIA;
copia del contratto
2
e della lettera di assunzione, comunicazione Unilav e buste paga delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 ( dalle quali risulta che la retribuzione netta è compresa tra euro 903,00 e euro 1.100,00) in riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato alle dipendenze della ditta Panorama di Turkosoy Fatih, a decorrere dal 19.7.2024;
copia dell'estratto contributivo INPS, dal quale risulta l'occupazione e il reddito percepito dal ricorrente nei periodi dal 1.1.2023 al 31.8.2024;
copia del C2 storico del Centro per l'impiego di Imperia, riferito allo stato occupazionale del ricorrente a partire dal 19.7.2024;
copia del rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente. La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del 11.4.2023, ha emesso parere non favorevole al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per il signor Con il Parte_1 predetto parere, la Commissione ha dato atto della non sussi osti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI, novellato dal d.l. 130/2020, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e, in particolare, si è espressa nei seguenti termini:“ RITENUTO che non esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo. dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii. Se pure il richiedente può contare sulla presenza in Italia del padre. del fratello e dello zio, considerando la brevità del soggiorno in Italia e l'assenza di qualsivoglia altra forma di effettivo radicamento sul territorio nazionale, non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata quale tutelato dall'art. 8 della CEDU;
RITENUTO, pertanto, che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19. comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione, non potendosi considerare sufficiente a dimostrare la sussistenza di tali presupposti quanto astrattamente dichiarato alla "Sezione D -Timore in caso di rientro" del modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, nel quale vengono esposte questioni attinenti al campo della protezione internazionale e non a quello della protezione speciale, oggetto della presente domanda, o comunque impossibili da valutare sulla base degli atti disponibili. la possibilità per il richiedente di Parte_3 presentare regolare istanza di protezione internazionale”. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione Territoriale e che tale organo avesse correttamente rilevato la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese d'origine, il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8 CEDU. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ha prodotto la documentazione trasmessa dalla Questura di Imperia, corredata dall'allegazione del verbale di riunione e della decisione adottata in data 11.4.2023 dalla Commissione Territoriale di Genova, e il provvedimento emesso in data 5.6.2023, in conformità al predetto parere.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7278/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento prot. Cat. A. 12/23 Imm.II nr. 46 del 5.6.2023 (notificato il 26.6.2023), con il quale il Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Angelo Massar difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 5.6.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 19.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-il ricorrente, in data 19.1.2023 ha presentato presso la Questura di Parte_1
Imperia la domanda di riconoscimento della protezione speciale, corredata dalla documentazione volta a dimostrare il percorso di integrazione e la presenza di legami affettivi significativi sul territorio italiano;
-con il provvedimento del 5.6.2023, notificato in data 26.6.2023, la di Imperia CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per speciale, motivando il diniego nei seguenti termini: “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
1
-il provvedimento di rigetto argomenta apoditticamente il diniego, poiché non espone compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto. Inoltre, l'Autorità competente non ha tenuto in debita considerazione la documentazione allegata del richiedente, dalla quale si evince il pieno possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del TUI. In particolare, comprende la lingua italiana, ha una stabile Parte_1 sistemazione abitativa ad Imperia (ove convive con alcuni familiari), e svolge regolare attività lavorativa presso la ditta artigiana edile di cui è titolare il fratello, Per_1
Il fratello e il padre del richiedente (rispettivamente
[...] Persona_1
sono regolari sul territorio italiano, avendo costoro ottenuto il Persona_2 permesso di soggiorno;
-il ricorrente si professa ateo e, in caso di rientro in Tunisia, rischia di essere soggetto ad atti di discriminazione sociale. Ha quindi concluso richiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa audizione del richiedente, che il Tribunale:
“rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/23/IMM/II SEZ./NR.46 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURADI IMPERIADEL 05/06/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 26.06.2023;
e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig. ordinando Parte_1 alla Questura Di Imperia competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno”. A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: il provvedimento di rigetto della protezione speciale;
visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, in relazione all'attività imprenditoriale avviata da in data Persona_1
30.03.2023, avente oggetto attività non specializzate di lavori edili;
il passaporto di
carta di identità e permesso di soggiorno di Parte_1 Persona_1 permesso di soggiorno e carta di identità di padre del ricorrente;
Persona_2 comunicazione di ospitalità per il periodo 18.7.2023-17.9.2023 presso l'abitazione sita in Imperia di Persona_3
Con nota del 18.4.2024, il ricorrente ha provveduto ad integrare la documentazione come di seguito si descrive: comunicazione di ospitalità' per il periodo 16.4.2024- 31.12.2024 presso l'abitazione di , sita ad Imperia;
codice fiscale di Persona_4
comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro a tempo Parte_1 urato alle dipendenze di , in qualità di Parte_2 operaio florovivaista, per il periodo dal 21.10.2023 al 15.11.2023, nonché busta paga relativa alle mensilità di ottobre e novembre dell'anno 2023 (la cui retribuzione netta è pari a euro 461,00 e euro 131,70);
comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della società , in qualità Controparte_3 di addetto alla raccolta dei prodotti agricoli, per il periodo dal 18.11.2023 al 31.12.2023 e le buste paga relative alle mensilità di gennaio e febbraio dell'anno 2024 (la cui retribuzione netta è pari a euro 1.344,00 e euro 1.020,00). Con ulteriore nota del 16.10.2024, il ricorrente produceva in giudizio la seguente documentazione: documento redatto in data 1.7.2024 dal dott. , Persona_5 responsabile del Centro Italiano di Cultura Fda Sanremo, certificante l'avvenuta iscrizione e frequentazione del corso di lingua italiano livello A1-A2 da parte del ricorrente;
attestato del 2.9.2024, conferito a per la partecipazione al Parte_1 corso di diritto di cittadinanza organizzato da ANOLF CISL IMPERIA;
copia del contratto
2
e della lettera di assunzione, comunicazione Unilav e buste paga delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 ( dalle quali risulta che la retribuzione netta è compresa tra euro 903,00 e euro 1.100,00) in riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato alle dipendenze della ditta Panorama di Turkosoy Fatih, a decorrere dal 19.7.2024;
copia dell'estratto contributivo INPS, dal quale risulta l'occupazione e il reddito percepito dal ricorrente nei periodi dal 1.1.2023 al 31.8.2024;
copia del C2 storico del Centro per l'impiego di Imperia, riferito allo stato occupazionale del ricorrente a partire dal 19.7.2024;
copia del rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente. La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del 11.4.2023, ha emesso parere non favorevole al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per il signor Con il Parte_1 predetto parere, la Commissione ha dato atto della non sussi osti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI, novellato dal d.l. 130/2020, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e, in particolare, si è espressa nei seguenti termini:“ RITENUTO che non esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo. dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii. Se pure il richiedente può contare sulla presenza in Italia del padre. del fratello e dello zio, considerando la brevità del soggiorno in Italia e l'assenza di qualsivoglia altra forma di effettivo radicamento sul territorio nazionale, non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata quale tutelato dall'art. 8 della CEDU;
RITENUTO, pertanto, che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19. comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione, non potendosi considerare sufficiente a dimostrare la sussistenza di tali presupposti quanto astrattamente dichiarato alla "Sezione D -Timore in caso di rientro" del modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, nel quale vengono esposte questioni attinenti al campo della protezione internazionale e non a quello della protezione speciale, oggetto della presente domanda, o comunque impossibili da valutare sulla base degli atti disponibili. la possibilità per il richiedente di Parte_3 presentare regolare istanza di protezione internazionale”. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione Territoriale e che tale organo avesse correttamente rilevato la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese d'origine, il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8 CEDU. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ha prodotto la documentazione trasmessa dalla Questura di Imperia, corredata dall'allegazione del verbale di riunione e della decisione adottata in data 11.4.2023 dalla Commissione Territoriale di Genova, e il provvedimento emesso in data 5.6.2023, in conformità al predetto parere.
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