Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 150
TRIB Salerno
Sentenza
24 gennaio 2025
Sentenza
24 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Salerno
Sentenza
24 gennaio 2025
Sentenza
24 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4761/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
LA TORRACA AN, rappresentato e difeso, dagli avv. ti TATA FRANCESCA, TATA
ANDREA e GIFOLI VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to TROTTI AN, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.09.2023 l'opponente, iscritto alla Cassa Italiana di
Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali previdenziale dal 15.09.1995, esponeva di aver ricevuto, in data 01.08.2023, dalla Cassa previdenziale di appartenenza, la notifica del
DI n. 529/23 emesso dal Tribunale di Salerno per omessa contribuzione relativa al periodo
01.01.2017-31.12.2019, per l'importo complessivo di € 19.999,06, comprensivo di interessi per € 3.218,65 ed € 1.200,00 a titolo di sanzioni.
Evidenziava la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del Regolamento della
Previdenza atteso che dal 2015 al febbraio 2017 e per tutto il 2019 era stato un lavoratore dipendente iscritto ad altra assicurazione obbligatoria per cui non era tenuto al versamento dei contributi minimo e soggettivo richiesti. Lamentava l'illegittimità del decreto ingiuntivo per duplicazione delle somme in esso indicate a titolo di sanzioni in quanto l'ingiunzione si riferiva alla “somma complessiva di euro 19.999,06 per contributi non versati, oltre interessi ex art. 15 del Regolamento…”.
Per i suesposti motivi l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1. Revocare il decreto ingiuntivo n.529/2023 emesso dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro.
2. In via subordinata, sempre previa revoca del decreto opposto, rideterminare le somme dovute nei limiti del vero, del giusto e del provato.
3. Con vittoria di spese ed onorario di lite, con attribuzione ”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la Cassa convenuta, deducendo che il ricorrente aveva comunicato di essere dipendente privato dal 2014 iscritto alla gestione previdenziale dell'Inps soltanto in data 2.08.2023, quindi dopo la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e dopo la sua notifica, e che mai nessuna comunicazione del suo assoggettamento ad altra previdenza obbligatoria era stata inoltrata non consentendo alla
Cassa di effettuare alcun aggiornamento. Insisteva dunque per la certezza del credito previdenziale elaborato sulla base dell'analitico estratto contributivo mai contestato.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 19.999,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.01.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente precisare che, nel rito del lavoro l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004;
Cass. 13467/2003).
Occorre ancora evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Naturalmente l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio spiegherà la propria rilevanza sul regolamento delle spese della fase monitorio.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, con il ricorso per decreto ingiuntivo la CNPR ha agito in sede monitoria al fine di ingiungere all'iscritto LA TORRACA il pagamento della somma di euro di € 19.999,06 di cui: € 15.580,41 a titolo di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi