Trib. Patti, sentenza 04/03/2024, n. 305

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 04/03/2024, n. 305
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 305
Data del deposito : 4 marzo 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. F L,
Ad esito dell'udienza del 26.02.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2191/2023 R.G. e vertente
TRA
nata ad Alcara Li Fusi il 16 Set-tembre 1955 C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. F S, C.F. presso il cui studio è C.F._2
[... elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, 32, (fax 090/ 6011531;
PEC:
, giusta procura in atti Email_1
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore (C.F. rappresentato e difeso dal dott. G P.IVA_1
Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato
[...]
(C.F. ) e domiciliato Controparte_2 C.F._3
presso il Servizio per il Territorio di Messina con sede in Viale San Martino n.62 – 98122 Messina
(PEC dipartimento.azienda. egione.sicilia.it);
Email_2
Resistente
OGGETTO: Retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 01.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_1
e l' , deducendo di essere inserito nelle graduatorie ex
[...] CP_3
16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Amministrazione resistente come Org_1
operaio a tempo determinato (OTD), con la qualifica di bracciante agricolo qualificato.
Lamentava l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI (Operai a tempo Indeterminato) determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017, nella parte in cui prevedono soltanto a favore degli OTI la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a 4 euro per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di
16 anni. E ciò, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015.
Rilevava, dunque, di avere svolto sempre la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica.
Sosteneva di avere raggiunto nel 2018 i sedici anni di servizio, previsti dal CIRL come limite per maturare il massimo dell'indennità professionale, pari a 64 euro mensili, e di aver lavorato, dal
2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 18 mesi.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento della corrispondente indennità professionale mensile e, conseguentemente, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore della somma di 1.152,00 euro (64 euro per 18), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
L Controparte_1
, si costituiva in giudizio con memoria del 28.11.2023 e, in via
[...]
preliminare chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, del presente giudizio con altri analoghi già pendenti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle avverse rivendicazioni, rilevando che il differente trattamento retributivo riconosciuto agli OTD rispetto ai OTI sarebbe legato, oltre che al numero di giornate lavorative svolte, alle mansioni assegnate ai primi in ragione della frazione di anno solare nella quale prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione regionale. Inoltre, andrebbe considerato che gli OTD svolgono attività volte a fronteggiare esigenze che ricorrono ogni anno, per periodi di tempo limitati, per soddisfare le quali l'Amministrazione attinge ai contingenti disciplinati dalla legge.
Contestava, inoltre, il conteggio operato dal ricorrente, ritenendolo errato, in rapporto alle giornate lavorate per ogni mese.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
ha dichiarato di essere inserito nelle graduatorie ex 16/96, e di aver prestato Parte_1 Org_1 per molti anni attività lavorativa in favore dell' Organizzazione_2
come operaio a tempo determinato (OTD), assolvendo Controparte_1
alle medesime mansioni disimpegnate dagli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica. Contr Ha lamentato, dunque, l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e determinata dagli artt. Contr 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono solo in favore degli la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce
OTI, pari a £ 7.500 (successivamente 4 euro) per ogni anno di servizio maturato, crescente fino a un massimo di 16 anni, così da arrivare ad un importo mensile di € 64.
Va premesso che risulta pacifica, incontestata e documentalmente provata attraverso l'attestato e le buste paga in atti, la circostanza che il ricorrente, ha lavorato per 26 anni alle dipendenze della
, Organizzazione_3
in virtù di rapporti di lavoro a termine dal 1996 sino al 2022, con la qualifica di operaio specializzato, in cantieri forestali.
È, altresì, pacifico che è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della l.r. n. 16/1996
(G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e 14/2006, svolgendo le predette mansioni per n. 51 giornate annuali nel 1996, 1999, 2002, 2004, 2005;
n. 52 giornate nel 2018,1998,2001;
n.
49 giornate nel 2000 e 2022;
n. 40 giornate nel 2003;
n. 45 giornate nel 2006;
n. 78 giornate nel
2017, 2013, 2007,2008;
n. 87 giornate nel 2009;
n. 70 giornate nel 2010;
n. 98 nel 2011;
n. 82 giornate nel 2019,2012,2014;
n. 75 giornate nel 2015;
n. 62 nel 2016;
n. 92 giornate nel 2020;
n. 41 giornate nel 2021.
Inoltre, occorre rammentare che il rapporto di lavoro a termine contratto dal ricorrente è stato svolto nell'ambito del Servizio Forestale della , la cui attività è diretta alla sistemazione Controparte_1 idraulica e forestale del territorio ed è riconducibile nell'alveo dell'art. 2135 c.c., quale attività
agricola diretta alla conservazione e alla massima utilizzazione del patrimonio forestale dell'ente regionale.
Tanto premesso, non si ignora che parte della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi