Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2024, n.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 08/03/2024, n.
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero :
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n. 1044/2023 del R.G. promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Mungiguerra presso il cui studio in Cetraro Marina, via
Indipendenza n. 13, elettivamente domicilia;

RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Silvia Cumino e Michela Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso l'UOC affari legali e contenzioso, in viale degli Alimena n. 8;
CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: emolumenti retributivi
Premesso che: all'udienza fissata per la discussione della causa (artt. 420 e 428 c.p.c.), questo giudice sollevava d'ufficio questione pregiudiziale di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, assegnando alle parti termine per note ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. (note che risultano depositate nel termine assegnato);

Osserva
Ritiene il giudicante che debba essere, in via pregiudiziale di rito, dichiarata d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adìto.
Come noto la formulazione vigente dell'art. 5 c.p.c. prevede che la competenza si determina con
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