Trib. Ancona, sentenza 05/01/2025, n. 9

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 05/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 9
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 17.12.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 10.12.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1337/2024 R.G.Lav. TRA RA PA rappresentato e difeso dall'avv. Naso, giusta procura posta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b, agli indirizzi di posta elettronica certificata
domeniconaso@ordineavvocatiroma.org ;

RICORRENTE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. RESISTENTE
OGGETTO: valutazione ai fini giuridici dall'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
PAROLE CHIAVE: SOSPENSIONE ADEGUAMENTO STIPENDIALE ART. 9 DL 78/2010 – LIMITI E CONSEGUENZE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONTENUTO DEGLI ATTI. La ricorrente allega di essere stata assunta a tempo indeterminato dall'anno scolastico 1985/86 come docente dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito e lamenta che l'anno 2013 non era stato valutato né ai fini
1
economici né ai fini giuridici. Ritiene che il protrarsi degli effetti del blocco stipendiale stabilito dall'art. 9 DL 78/2010 nell'arco dell'intera carriera del lavoratore trasformava un evento eccezionale in una deroga al meccanismo di adeguamento degli stipendi, sconfinando dai limiti tracciati dalla Corte Costituzionale. Sottolinea che quest'ultima nella pronuncia n. 178/2015 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco stipendiale, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali, in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo aveva determinato la violazione della libertà sindacale alterando la dinamica negoziale. Chiede, pertanto, il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, condannando il Ministero all'erogazione delle differenze retributive dovute. Costituendosi in giudizio, l'amministrazione evidenzia che il decreto di ricostruzione di cui si chiede la disapplicazione era invero un decreto di progressione di carriera che recava la data del 20.1.2009 e che, dunque, non poteva contemplare l'anno 2013 in quanto precedente, sicché la sua disapplicazione era del tutto irrilevante nel caso di specie. Quanto al merito, sostiene che nel comparto scolastico la progressione di carriera ha inevitabili effetti economici, sicché solo il blocco dell'anzianità giuridica poteva garantire un blocco dell'avanzamento alla fascia stipendiale successiva. In subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale e, in via di ulteriore subordine, decennale delle differenze retributive pretese. La causa veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

2. ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DEL RICORSO. Occorre in primo luogo affrontare l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da parte resistente, laddove osserva che si chiede la disapplicazione di un decreto di ricostruzione della carriera per mancato computo dell'anno 2013 che non era, invero, mai stato emanato. Al riguardo, seppure deve concordarsi con l'amministrazione convenuta che il decreto recante la data del 20.1.2009, di cui si chiede la disapplicazione, costituisce un atto inerente la progressione della carriera e non la ricostruzione della carriera, non vantando la ricorrente periodi di servizio pre-ruolo, e che non poteva contemplare nell'anzianità di servizio anche l'anno 2013, essendo stato emanato in periodo precedente, è, altresì, vero che ciò non determina l'improponibilità del ricorso, tenuto conto che la lavoratrice chiede espressamente il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera e della maturazione delle differenze retributive spettanti, annualità che è pacifico tra le parti non è stata considerata a tale fine a causa del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013.

3. PRECEDENTI DI MERITO. Nel merito, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, avendo riconosciuto la stessa Corte Costituzionale la legittimità del blocco stipendiale nel pubblico impiego con prolungamento per
2
i lavoratori del tempo necessario per maturare le progressioni economiche automatiche previste dalle disposizioni normative e contrattuali di comparto. Al riguardo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si ritiene di aderire alle considerazioni già esposte nella sentenza 1191/2024 dal Tribunale di Genova, che prende espressamente posizione anche sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 16133/2024 invocata nel ricorso introduttivo. In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";

- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;

- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;

- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi