Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 48
TRIB Catanzaro
Sentenza
13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5072/24 R.G. avente per oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Legge 689/81
promossa da
IA AR, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stanizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cropani Marina (CZ), via Gramsci n.
94 RICORRENTE
Contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, sita in Catanzaro,
Piazza L. Rossi n. 5 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024, il sig. VA AR si opponeva ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, all'ordinanza-ingiunzione n. 57 del 18/07/2024, notificatagli in data 16/09/2024, con cui l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro -
Servizio Autonomo Tutela Ambientale, ingiungeva allo stesso il pagamento della somma di € 2.078,11 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l'art. 190 del D. Lgs.
152/2006, in quanto, da controllo amministrativo effettuato dagli agenti accertatori presso la sede dell'attività commerciale dello stesso, denominata “Botricelgomme”, risultava la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti (gomme).
A sostegno della spiegata opposizione deduceva preliminarmente di aver commesso la violazione così come correttamente contestata, ma ne lamentava l'eccessiva onerosità
evidenziando che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 11 Legge 689/81 e l'art. 258 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e di conseguenza doveva essere applicata la sanzione di € 260,00. Ciò in considerazione della non gravità della violazione, trattandosi di mera irregolarità formale, dell'impegno dichiarato dallo stesso ricorrente, di attuare scrupolosamente in futuro le prescrizioni normative in materia ambientale, dell'essere comunque persona moralmente degna, immune da qualsivoglia pregiudizio e di versare in pessime condizioni economiche per come deducibile dalle numerose cartelle esattoriali pendenti a suo carico.
Deduceva altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, non essendoci nella stessa il benché minimo riferimento al ricorso amministrativo ritualmente inoltrato dal medesimo al Presidente della Provincia di Catanzaro,
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5072/24 R.G. avente per oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. Legge 689/81
promossa da
IA AR, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Stanizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cropani Marina (CZ), via Gramsci n.
94 RICORRENTE
Contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Persico ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, sita in Catanzaro,
Piazza L. Rossi n. 5 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/10/2024, il sig. VA AR si opponeva ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/81, all'ordinanza-ingiunzione n. 57 del 18/07/2024, notificatagli in data 16/09/2024, con cui l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro -
Servizio Autonomo Tutela Ambientale, ingiungeva allo stesso il pagamento della somma di € 2.078,11 a titolo di sanzione amministrativa per aver violato l'art. 190 del D. Lgs.
152/2006, in quanto, da controllo amministrativo effettuato dagli agenti accertatori presso la sede dell'attività commerciale dello stesso, denominata “Botricelgomme”, risultava la tenuta incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti (gomme).
A sostegno della spiegata opposizione deduceva preliminarmente di aver commesso la violazione così come correttamente contestata, ma ne lamentava l'eccessiva onerosità
evidenziando che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 11 Legge 689/81 e l'art. 258 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e di conseguenza doveva essere applicata la sanzione di € 260,00. Ciò in considerazione della non gravità della violazione, trattandosi di mera irregolarità formale, dell'impegno dichiarato dallo stesso ricorrente, di attuare scrupolosamente in futuro le prescrizioni normative in materia ambientale, dell'essere comunque persona moralmente degna, immune da qualsivoglia pregiudizio e di versare in pessime condizioni economiche per come deducibile dalle numerose cartelle esattoriali pendenti a suo carico.
Deduceva altresì il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, non essendoci nella stessa il benché minimo riferimento al ricorso amministrativo ritualmente inoltrato dal medesimo al Presidente della Provincia di Catanzaro,
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