Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 12
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Testo completo
N. 1985/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 25 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d'ordine 1985 dell'anno 2023
T R A
AN IM PI n. a Grottaglie il 16.10.2004 CF [...]residente in [...], elettivamente domiciliato in Grottaglie alla Piazza IV Novembre 21 presso lo studio dell' avv. IM Mazza, ( [...]) dal quale è rappresentato e difeso come
da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
ALLIANZ ASSICURAZIONI S.p.A.,P.IVA 05032630963, con sede legale in Trieste, via Largo
Ugo Irneri n. 1, in persona del suo procuratore ad negotia David Lucaselli, rappresentata e difesa
dall‟Avv. Marco Rizzo, (C.F. [...]) delegato alla rappresentanza e firma sociale, rappresentata e difesa dall‟Avv. Marco Rizzo, (C.F. [...]) presso il cui studio in
Taranto alla via Plinio n. 89 è elettivamente domiciliate come da documentazione in atti;
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Appellata
Ove all'udienza del 13 dicembre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai sensi
degli artt. 359 e 189 cpc, come novellati dal D.Lvo 149/2022, e dell'art. 127ter cpc, e la causa era
riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo ZI SI, quale esercente la potestà genitoria sul minore AN
IM PI, evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la SP Allianz deducendo che alle 07,45
circa del 06 maggio 2016 il minore viaggiava come terzo trasportato a bordo della autovettura Lancia
tg. CV075XT assicurata per la Rca presso la convenuta che all'altezza del civico 115 di Via
Mediterraneo si fermava venendo tamponato dal motoveicolo Piaggio Beverly tg. ED24032
assicurato per la Rca presso la VI Ass.ni SP appartenente a AL NZ e condotto da AL
ND riportando lesioni assertivamente risarcibili per una somma inferiore ad euro 20.000,00 la cui
richiesta non otteneva riscontro stragiudiziale alcuno da parte della Allianz SP.
Costituitasi la Allianz SP contestava il quantum debeatur ed all'esito della disposta CTU il giudizio
entrava in fase decisoria.
Con sentenza n. 2373/2022 emessa in data 22 settembre 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
4222/2021 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“Dichiara accertato che in occasione del sinistro avvenuto in data 06 maggio 2016 il minore AN
IM PI si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Lancia Y tg. CV075XT ass.to
Allianz SP e nel quale ha riportato lesioni personali;
condanna la società convenuta in persona del l.r.p.t. a pagare all'attrice nella predetta qualità la
somma di euro 944,62 oltre gli interessi dal giorno del sinistro fino a quello di effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese di giudizio.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
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“Va evidenziato che non essendoci contestazione dell'an da parte della società convenuta, va
dichiarato accertato che in data 06-05-2016 il minore AN IM PI si trovava in qualità di
trasportato a bordo del veicolo Lancia Y tg. CV075XT ass.to Allianz SP e che ha riportato lesioni personali….”
“Venendo alle lesioni sofferte dal AN IM PI dalla CTU medico-legale si evince che il
minore ha riportato un trauma contusivo del rachide cervico lombare e della SPlla dx e che le lesioni sono compatibili con l'evento e con l'uso dei mezzi di protezione. Ha determinato la durata della
malattia in gg. 28 di cui gg 8 di Invalidità Totale Temporanea, gg 20 di Invalidità Temporanea
Parziale al 50% senza postumi..”
“Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello AN IM PI rassegnando le seguenti
conclusioni:
“Voglia L'on.le Tribunale di Taranto adito , in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace
di Taranto, del 23.09.2022, depositata il 23.09.2023, n. 2373/2022, in riferimento alla
determinazione al danno permanente e compensi di giudizio per i motivi di cui nel presente atto: -
Preliminarmente disporre la rinnovazione della consulenza medico legale;
Nel merito e per effetto della normativa vigente, condannare l'appellata Allianz SP quale impresa
assicuratrice del veicolo su cui l'appellante era trasportato al risarcimento dei danni patiti dall'appellante nella misura di €.20.000,00 e /o a quella somma diversa che sarà accertata in corso
di causa;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto
procuratore.”
Così argomentava l'appellante le proprie richieste:
{Il primo capo della sentenza che qui si impugna e che il giudice non ha motivato dico meglio non
ha proferito nessuna parola sulla richiesta di risarcimento del danno permanente accogliendo il solo
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danno temporaneo, ed invero il giudice di prime cure senza motivazione alcuna non ha provveduto
sulla chiesta rinnovazione della consulenza medico legale, pertanto violando il principio della
omessa pronuncia su un capo della domanda;
ed invero la stessa non ha mai fatto riferimento alle
contestazioni mosse alla relazione di consulenza, senza mai motivare il loro rigetto, non solo ma lo
stesso giudice di prime cure non ha mai richiamato né condiviso le risultanze della consulenza
pertanto allo stato si chiede la rinnovazione della consulenza medico legale ( già richiesta nelle conclusioni del giudizio di primo grado) per determinare l'invalidità permanente subita dall'appellante alla luce della documentazione medica, in riferimento soprattutto al referto RMN cervicale e dorsale del 10.06.2016 della clinica Bernardini il quale ha evidenziato lo “
schiacciamento del margine antero-superiore di C7,D1,D2 E D3 con una altrettanto modesta
alterazione di segnale, ipointensa nelle immagini pesate in T1 ed iso-iperintensa nelle immagini
ottenute con tecnica STIR, a carico del margine antero-superiore degli stessi corpi vertebrali e come
da probabile presenza di edema della spongiosa a verosimile origine post-traumatica di recente
instaurazione. Il Giudice di prime cure nulla dice in merito né richiama mai le considerazioni della
relazione. Altro capo della sentenza che viene impugnato attiene alle spese e compensi di causa: il
giudice di prime cure “ Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”, per
violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.P.C., e vizio di motivazione, assumendosi che la
statuizione di compensazione delle spese , oltre a non essere motivata, non sarebbe in ogni caso
giustificata tanto che ha condotto all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Anche
in detto capo della domanda il giudice di prime cure non ha motivato i motivi per cui ha inteso
compensare le spese, nonostante avesse accolto la domanda.}
Si costituiva con comparsa di risposta la SP Allianz rassegnando le seguenti conclusioni:
“-in via principale e nel merito, confermare la sentenza di primo grado respingendo ogni domanda
azionata da parte attrice in quanto infondata e comunque non provata, e per l‟effetto, condannare
parte attrice alla rifusione delle spese di lite, del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge;
-
in via principale dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e per l‟effetto condannare parte attorea al risarcimento del danno in favore della convenuta compagnia rimettendosi all‟Ill.mo
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Giudice in merito alla quantificazione;
in via subordinata, dichiarare la soccombenza reciproca ex art. 92, II° comma, cpc e per l‟effetto compensare le spese di lite.”
Così la Allianz SP argomentava le proprie richieste:
{La compagnia convenuta, non dubitava dell‟effettivo accadimento del fatto illecito da circolazione stradale per cui è lite nondimeno lo scrivente „ricusava‟ gli assunti attorei relativi alla
quantificazione delle asserite lesioni verificatesi secondo quanto dichiarato in citazione a seguito dell‟illecito de quo. Gli