Trib. Catanzaro, sentenza 31/01/2024, n. 251
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5210/2017 R.G.A.C., promossa da:
LL AN ER (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via del
Commercio n. 2, presso lo studio dell'avv. Ettore Giovanni Fioresta (C.F.: [...]), dal quale
è altresì rappresentata e difesa, giusto mandato reso a margine dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio;
DEBITRICE OPPONENTE -
Contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, in qualità, (già EQ Servizi di Riscossione S.p.a.) (C.F. e P.I.:
13756881002), in “persona del suo Procuratore speciale avv. Fabio Rovito, giusta procura per NO MA
De UC da Roma del 18.12.2017 rep. n. 43330 racc. n. 24713, ed ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliata in Rocca di Neto (KR), alla Via Terrate, 8/10, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace
(C.F.: [...]), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce ai sensi dell'art.
83, 3° co. c.p.c.";
- ENTE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE -
Nonchè
Regione Calabria (C.F.: 02205340793), in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Borruto (C.F.: [...]), “in forza di procura generale alle liti del 2.04.2015 (rep. n. 153.618 - racc. n. 31.496) per atto del dr. Rocco Guglielmo, notaio in Catanzaro, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Catanzaro - Cittadella Regionale
- Località Germaneto - Palazzo Europa";
Comune di Catanzaro (C.F. e P.I.: 00129520797), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.,
"rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta depositata in
Cancelleria in data 06.07.2018 ed in forza di Deliberazione della G.M. n. 37 del 30.01.2018, congiuntamente
e disgiuntamente dagli avv.ti Saverio Molica (C.F.: [...]) e Citriniti Maria Consuelo (C.F.:
[...]) unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso l'Ufficio Legale dello stesso Comune, ivi sito in Via Giovanni Jannoni, 68, Palazzo De Nobili";
- CONVENUTI OPPOSTI -
E
Comune di Gimigliano, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.;
Prefettura di Catanzaro, in persona del Prefetto e legale rappresentante p.t.;
- CONVENUTI OPPOSTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: merito sull'opposizione avverso pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R.
29.09.1973 n. 602, sulle seguenti
Conclusioni
All'udienza del 19.12.2022, tenutasi in modalità “cartolare”, i procuratori dei contendenti hanno precisato le conclusioni inoltrando le richieste "Note scritte", con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Il contendere trae origine dal pignoramento presso terzi effettuato ex artt. 72 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, dall'allora EQ Servizi di Riscossione S.p.a. ("fascicolo n. 030/2016/000169434 - cod. identificativo della procedura esecutiva n. 03084201600003491000", per il recupero della complessiva somma di € 3.882,45, scaturente da tutta una serie di cartelle esattoriali, di cui parte debitrice era venuta a conoscenza in data
15.12.2016, allorquando aveva riscontrato sullo stipendio una trattenuta mensile di circa € 178,00), rispetto al quale subito si premurava di promuovere rituale opposizione (all'esecuzione e agli atti esecutivi) dinanzi al
G.E., domandandone la sospensione.
A fondamento dell'opposizione la sig.ra LL contestava, in particolare, per come evidenziato dallo stesso
G.E. nel suo provvedimento del 5.08.2017, con il quale aveva accolto la richiesta di sospensione, "l'eccezione di nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del pignoramento per mancata notifica dell'atto esecutivo (rectius atto di pignoramento) al debitore esecutato, per difetto di notifica di alcune cartelle esattoriali, quali atti prodromici, per essere stato eseguito, in violazione dell'art. 17 bis d.lgs. n. 546/92, in pendenza del giudizio dinanzi alla C.T.P. di Catanzaro promosso con ricorso notificato il 23.09.2016 avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.p.r. n. 602/73, per l'intervenuto sgravio da parte della Prefettura di Catanzaro, come da nota allegata del 29.11.2016, riguardo al credito di cui alla cartella n. 0302007-00118255300, per insussistenza dei crediti per maturata prescrizione".
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il sopra indicato ente di riscossione (poi divenuto Agenzia delle
Entrate Riscossione) con “deposito telematico di memoria difensiva del 10.05.2017, e in cartaceo in udienza del 22.06.2017 (con deposito solo di n. 13 copie fotostatiche di estratti di ruolo, copia fotostatica dell'atto di pignoramento con ricevuta della notifica a mezzo p.e.c. al terzo pignorato in data 8.11.16, e n. 9 copie fotostatiche di avvisi di