Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 360
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Testo completo
N.R.G. 1349 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1349 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
I NN ( CodiceFiscale_2
e
ato a SAVIGNANO SUL RUBICONE F. Parte_2
l patrocinio dell'Avv. GORI NN (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati – con obbligo di mutuo rispetto – e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione di residenza all'altro coniuge, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente atto;
2) la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla Parte_1
stessa che vi rimarrà ad abitare unitamente alla figlia che vi manterrà la propria residenza;
Per_1
3) il signor si trasferirà presso l'abitazione dei di lui genitori in Savignano Sul Rubicone Parte_2
(FC), via Selbelle I n. 270;
4) la figlia minorenne, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
pur Per_1
mantenendo (come sopra riferito) la residenza con la madre presso l'abitazione familiare in Poggio
Torriana (RN), via Curiel n. 4.
5) Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
6) In considerazione della tenera età della figlia, le parti concordano - salvo diversa valutazione che potrà essere presa di comune accordo dai genitori - di escludere, sino al compimento dei 5 anni di
il pernottamento con il padre. Per_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema: Per_1
- il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21,00 con accompagnamento da parte della madre presso la residenza del padre e riaccompagno presso la residenza della madre da parte del padre;
oppure il padre potrà vedere la figlia presso l'abitazione della madre ivi recandosi alle ore 19:30 e fino alle ore 21:30 dei medesimi giorni;
- inoltre a settimane alterne potrà tenere con sé la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1349 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
I NN ( CodiceFiscale_2
e
ato a SAVIGNANO SUL RUBICONE F. Parte_2
l patrocinio dell'Avv. GORI NN (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/08/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 8.06.2019, a Savignano sul Rubicone (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati – con obbligo di mutuo rispetto – e potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare ogni variazione di residenza all'altro coniuge, ai fini del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente atto;
2) la casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà assegnata alla Parte_1
stessa che vi rimarrà ad abitare unitamente alla figlia che vi manterrà la propria residenza;
Per_1
3) il signor si trasferirà presso l'abitazione dei di lui genitori in Savignano Sul Rubicone Parte_2
(FC), via Selbelle I n. 270;
4) la figlia minorenne, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
pur Per_1
mantenendo (come sopra riferito) la residenza con la madre presso l'abitazione familiare in Poggio
Torriana (RN), via Curiel n. 4.
5) Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza.
6) In considerazione della tenera età della figlia, le parti concordano - salvo diversa valutazione che potrà essere presa di comune accordo dai genitori - di escludere, sino al compimento dei 5 anni di
il pernottamento con il padre. Per_1
Il padre potrà tenere con sé la figlia in base al seguente schema: Per_1
- il martedì ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 21,00 con accompagnamento da parte della madre presso la residenza del padre e riaccompagno presso la residenza della madre da parte del padre;
oppure il padre potrà vedere la figlia presso l'abitazione della madre ivi recandosi alle ore 19:30 e fino alle ore 21:30 dei medesimi giorni;
- inoltre a settimane alterne potrà tenere con sé la
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