Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 895

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 895
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 895
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 6352/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6352/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Salmaso Perla Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Maggetto Alessia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figlio minore.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“...disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori alle seguenti
CONDIZIONI di seguito elencate ed accettate integralmente dalle parti:
pagina 1 di 5


- entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della figlia minore Persona_1
tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa,
[...]
attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia.
- La figlia minore verrà collocata presso la madre IG.ra , Persona_1 Parte_1
con la quale continuerà a risiedere nell'abitazione familiare sita in 35020 Brugine (PD), Via Palù
Superiore n. 87, di proprietà esclusiva di quest'ultima, ed a cui, verrà, conseguentemente, assegnata, con quanto in essa contenuto.
- Il padre, IG. , potrà tenere con sé la figlia minore , ogni volta Controparte_1 Persona_1
che vorrà, salvo congruo preavviso e coordinamento con la madre, c, comunque, secondo i periodi di seguito indicati: a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera alle ore 20:30, avendo cura di prelevare e riaccompagnare la figlia minore presso l'abitazione della madre) e due giorni a settimana e precisamente: il martedì e il giovedì (e per l'esattezza dalle ore 18:45 quando preleverà la figlia presso l'abitazione della madre fino alla mattina successiva, quando provvederà ad accompagnarla a scuola, ovvero a riportarla sempre presso l'abitazione della madre entro le ore
08:00 dei giorni lavorativi ed entro le ore 08:45 dei giorni festivi). La figlia minore Persona_1
trascorrerà, poi, con ciascuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza, le vacanze
[...]
natalizie, dovendo queste intendersi rispettivamente dal 24.12. al 30.12. e dal
31.12. al 6.1. Durante le vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà con Persona_1
ciascuno dei genitori tre giorni consecutivi, nei quali sarà ricompreso, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua per l'uno e il Lunedì dell'Angelo per
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