Trib. Enna, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 129/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
NC EN (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avv. MAUGERI
SALVATORE
-attore-
CONTRO
MA IT ES (C.F.: [...]) e ZO EL, (C.F.:
R[...]), quest'ultimo in qualità erede di IE OR MA
ES, con il patrocinio dell'avv. SARDELLA ROBERTO
DAVIDE ZO e NA ZO, eredi di IE OR MA ES, contumaci
-convenuti-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23 gennaio 2015, notificato il 5 marzo 2015, CE TI ha convenuto in giudizio
NT RO AR SI e AR RI SI, per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incendio sviluppatosi in Piazza Armerina, in data 22.08.2014, alle ore 3.30 circa, in c.da Costantino Cicciona.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
(i) il 22 agosto 2014, alle ore 3.30 circa, dalla strada vicinale denominata Piazza Armerina-Catania all'altezza della particella 165, foglio n. 138, di proprietà delle convenute, è divampato un incendio che, dopo essersi sviluppato attraverso il fondo di proprietà delle stesse, è giunto sino al terreno di proprietà dell'attore, distruggendo i seguenti beni: alcune piante di alberi d'ulivo, un camper del tipo Fiat 280NAZ
Mirge 420 DT 14, l'impianto di illuminazione esterno in prossimità del cancello e del camper, l'impianto citofonico, l'impianto elettrico di automazione del cancello, l'impianto di videosorveglianza fornito di
n.1 telecamera, n. 5 pannelli fotovoltaici che si trovavano collocati vicino al camper e altri accessori;

(ii) le fiamme sono state alimentate dalle erbe infestanti e dai rami secchi presenti sul terreno delle convenute;

(iii) i danni dallo stesso subiti si sono quindi verificati a causa dell'incuria delle convenute, le quali non hanno adottato le misure necessarie al fine di evitare la propagazione di incendi.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 12 maggio 2015 si sono costituite le convenute, contestando le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., il processo è stato interrotto per l'intervenuto decesso della convenuta
NT RO AR SI. Di talché, la causa è stata ritualmente riassunta nei confronti degli eredi della convenuta deceduta, ossia di LO ZO, DA ZO e NA AR ZO.
Nel presente giudizio si è costituito, in qualità di erede di NT RO AR SI, soltanto
LO ZO. Di converso, DA ZO e NA ZO, benché regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
Indi la causa è stata istruita tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha formulato ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta transattiva, alla quale solamente il ricorrente ha aderito.
A seguito della precisazione delle conclusioni, con ordinanza dell'11.09.2023, il Presidente del
Tribunale, ritenuta la necessità di approfondimento istruttorio ha rimesso il procedimento in istruttoria.
La causa è stata quindi istruita tramite l'escussione di sei testi (tutti di parte ricorrente).
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle
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