Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 211
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Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2402/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
promossa da:
1) OR ME MA LE, nata a [...] il [...], codice fiscale calcolato [...];
2) EY OR ND LE, nata a [...] il
28.08.1993, codice fiscale calcolato RY SNRL 93M68Z614L;
3) EY OR US LF, nato a [...] il [...], codice fiscale calcolato RY SJSL 96A 25Z614N, ambedue rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Belkis Espinal Ceballos (C.F. [...]), con studio in Viale delle Milizie 76, Scala V, Int. 6 - 00192 Roma, presso il cui studio, i ricorrenti sono anche elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO (CF 80009650872), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
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Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di TO RE nato a [...]
Bagni (SR) ITALIA il 03/12/1942, emigrato in Venezuela, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio, chiedendo di: "Voglia l'Adito Tribunale:
Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In
subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, in relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
Conseguentemente, in caso di declaratoria di
.
inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle
•
domande avversarie, compensare le spese del procedimento.
Il P.M. in data 23/04/2024, depositava le seguenti deduzioni: “letta la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 25317/2022, in base alla quale, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo
-
che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione";
Le parti ricorrenti depositavano note scritte nei termini fissati.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani".
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia,
Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al Ministero dell'Interno.
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in