Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 841
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1394/2023 R.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Stefania Tescaroli e dall'avv. Daniela Pittalis, presso le quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaella Giacomin, presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente - Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Este (PD) il 9.03.2013 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Este atto n. 2 parte I, anno 2013 previa pronuncia di sentenza, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) I sig.ri e danno atto che la vendita della loro casa avrà luogo Parte_1 CP_1 il 10 gennaio 2025 al corrispettivo di 170.000,00 euro e con il ricavato della vendita le parti estingueranno il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile con Banca Intesa San Paolo e successivamente divideranno al 50% la quota residua;
3) Il sig. , fino alla vendita della casa e comunque non oltre il mese Parte_1 di novembre 2024 (incluso) continuerà a pagare interamente la rata mensile del mutuo cointestato accesso per l'acquisto della casa coniugale pari a circa € 650,00=.
4) La sig.ra vivrà nella casa coniugale sita ad Ospedaletto Euganeo (PD) in CP_1
Via Altura n. 46/A, pagandone le utenze, fino alla vendita.
5) Nulla pretendono i coniugi uno dall'altro per il rispettivo mantenimento.
6) I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato con il presente accordo i loro rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni.
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(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Stefania Tescaroli e dall'avv. Daniela Pittalis, presso le quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaella Giacomin, presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura a margine della comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente - Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Este (PD) il 9.03.2013 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Este atto n. 2 parte I, anno 2013 previa pronuncia di sentenza, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) I sig.ri e danno atto che la vendita della loro casa avrà luogo Parte_1 CP_1 il 10 gennaio 2025 al corrispettivo di 170.000,00 euro e con il ricavato della vendita le parti estingueranno il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile con Banca Intesa San Paolo e successivamente divideranno al 50% la quota residua;
3) Il sig. , fino alla vendita della casa e comunque non oltre il mese Parte_1 di novembre 2024 (incluso) continuerà a pagare interamente la rata mensile del mutuo cointestato accesso per l'acquisto della casa coniugale pari a circa € 650,00=.
4) La sig.ra vivrà nella casa coniugale sita ad Ospedaletto Euganeo (PD) in CP_1
Via Altura n. 46/A, pagandone le utenze, fino alla vendita.
5) Nulla pretendono i coniugi uno dall'altro per il rispettivo mantenimento.
6) I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato con il presente accordo i loro rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni.
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