Trib. Treviso, sentenza 13/03/2024, n. 150

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 13/03/2024, n. 150
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 150
Data del deposito : 13 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 302/23
da: Parte_1
ricorrente
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Galeotafiore che lo rappresenta e difende
per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio;



contro

:
CP_1
resistente
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fulvio Andreola che la rappresenta e difende
per mandato depositato con la memoria difensiva.

IN PUNTO: differenze retributive

Tribunale di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.03.2023, l'odierno ricorrente ha esposto: di aver prestato attività
lavorativa dal 16.05.2000 al 18.11.2016 alle dipendenze della con un inquadramento CP_1
al VII livello del ;
che il rapporto è terminato in data 16.11.2016 a seguito di Organizzazione_1
dimissioni per giusta causa, in quanto la datrice di lavoro non gli aveva corrisposto le ultime 3
mensilità (poi richieste con decreto ingiuntivo);
di aver ottenuto il cedolino relativo a novembre
2016 e competenze di fine rapporto solo in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da che con sentenza del Tribunale di Treviso n. 469/2019 dell'11.10.2019 la CP_1
datrice di lavoro è stata condannata a pagare le mensilità mancanti al netto di imposizioni
contributive e fiscali (risultate già versate) ed il saldo TFR;
che, ottenuta la busta paga di chiusura
rapporto, il lavoratore agisce in questa sede per chiedere le seguenti ulteriori voci: euro 9.989,68 per
ferie/ROL/permessi non goduti, euro 2.434,60 per tredicesima, euro 1.106,64 per quattordicesima,
euro 12.394,34 a titolo di 4 mesi di indennità di mancato preavviso per dimissioni per giusta causa
ed euro 1.920,39 di incidenza dei predetti emolumenti sul TFR, per un totale di euro 27.845,65
(come da conteggi sindacali dimessi).
Si è costituita la datrice di lavoro non contestando sostanzialmente le poste CP_1
retributive richieste (ad eccezione dell'indennità di mancato preavviso e dell'incidenza di questa sul
TFR), ma sostenendo di essere stata destinataria di una richiesta di pagamento formulata in via
esclusiva, quando invece risulta che il ricorrente abbia lavorato per solo dal CP_1
1.03.2016, a seguito dell'affitto d'azienda tra (oggi ) e Parte_2 Organizzazione_2
CP_1
La responsabilità della resistente sussisterebbe quindi in via esclusiva solo per le poste maturate dal

1.03.16 in poi, mentre per le altre voci maturate alle dipendenze della locatrice oggi risponderebbe
in solido ex art. 2112 c.c. con il La datrice di lavoro ha avanzato quindi Organizzazione_2
domanda di chiamata in causa del , cui però ha rinunciato in sede di prima udienza. Org_2
- 2 -
Tribunale di Treviso
La causa, istruita documentalmente è stata discussa e decisa all'udienza del 13.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta da parte resistente è emerso che il sig. è passato alle Pt_1
dipendenze di dal 1.03.2016 (cfr. sub doc. 1, l'art. 5 sulla decorrenza del contratto di CP_1
affitto d'azienda che prevedeva- sub art. 15- il passaggio
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