Trib. Pescara, sentenza 14/03/2024, n. 115

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 14/03/2024, n. 115
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 115
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

Fascicolo n. 159/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 14.3.2024
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI GREGORIO Gabriele Franco, Piazza Umberto I n. 11 - Nocciano (Pe)
CONTRO
Controparte_1
Dott. TRIPPITELLI Pierangelo, c/o Ambito Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 6.2.2023, Parte_1
docente di scuola secondaria di secondo grado, c
[...] giudizio il , lamentando l'illegittimità della Controparte_1 mancata valutazione integrale dei servizi (di ruolo) in precedenza svolti presso la scuola primaria.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Non è contestato che la parte ricorrente abbia in passato prestato servizio di ruolo presso la scuola primaria e che sia successivamente transitata nella scuola secondaria di secondo grado.
È necessario richiamare le norme applicabili.
L'art.487 (Passaggio ad altro ruolo) D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) stabilisce:
• “1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo”.
Conforme era il disposto del D.P.R. 417/1974 (recante Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) che prevedeva:
• all'art. 83 (Passaggio ad altro ruolo) che “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”;

all'art.77 (Passaggi di ruolo) che “1. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.

2. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

3. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.

4. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati”.
Successivamente, la L.312/1980 (recante Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) ha generalizzato la possibilità di
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passaggio da uno ad altro ruolo per il personale docente della scuola, compiendo un rinvio espresso all'art.77 D.P.R. 417/1974 (sicchè non può non ritenersi richiamato anche il criterio di cui al cit. D.P.R. 417/1974):
• all'art.57 (Passaggi di ruolo) che “1. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

2. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 3. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto”.
Considerata la portata di quest'ultima disposizione, l'art. 83 D.P.R. 417/1974 previgente (recepito nel t.u. istruzione-cit. art.487 D.Lgs.297/1994) deve essere letto, pena l'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'Ordinamento consente il passaggio di ruolo (e non solo nel caso di passaggio dal ruolo dell'istruzione secondaria di primo grado -scuola media- a quella di secondo grado -scuola superiore-), il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.
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Risulta dunque non corretto il criterio adottato dall'Amministrazione scolastica, che applica il trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione (di cui all'art.4 commi 8 e 9 D.P.R.399/1988, già art.6 D.P.R.345/1983) e la ricostruzione di carriera (di cui all'art.485 commi 2 e 3 D.Lgs.297/1994, già artt.1 e 2 D.L.370/1970 conv.in L.576/1970).
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Deve infatti ritenersi in parte qua superato il dettato dell'art.485 comma 2 del D.Lgs.297/1994 (che peraltro costituisce, come dichiarato nell'art.1, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, ossia raccolta di disposizioni già precedentemente in vigore) che riconosce il servizio precedentemente prestato in un ruolo inferiore a determinati limiti e condizioni:
• in particolare, l'art.485 (Personale docente) del D.Lgs.297/1994 dispone che “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole
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secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di
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