Trib. Lecco, sentenza 22/04/2024, n. 361
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. M L Presidente dott.ssa M P Giudice dott. A C Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2213/2023 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO SIRONI
e
CINZIA CORBETTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO C.F._2
CORBETTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“all'Ecc.mo Tribunale di Lecco, affinché, previ gli incombenti di legge, confermata la volontà di non riconciliarsi e la conseguente richiesta di trattazione scritta della presente vertenza, voglia,
In via principale:
1) Dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Maria Hoè (LC) in data 20/04/1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S. Maria Hoè,
Piazza Padre Fausto Tentorio, N. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la
compongono a favore della Signora Corbetta Cinzia che ne è proprietaria esclusiva e dove i figli continueranno ad abitare con la loro madre;
3) Dare atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente al versamento di assegni di mantenimento e di qualsivoglia altra prestazione economica;
4) Dare atto che le parti concordemente pattuiscono come nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli da parte del Signor ;
Parte_1
5) Dare atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altra questione economica e/o patrimoniale e dichiarano pertanto di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi ogni ulteriore e/o diversa pretesa direttamente e/o indirettamente riconducibile agli intercorsi rapporti.
6) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Hoè (LC) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
*
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero ritenere insussistenti i presupposti per addivenire ad una declaratoria di cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti chiedono l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) Autorizzare i coniugi vivere separati nel mutuo rispetto;
b) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S. Maria Hoè,
Piazza Padre Fausto Tentorio, N. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono a favore della Signora Corbetta Cinzia che ne è proprietaria esclusiva;
c) Dare atto che le parti concordemente pattuiscono come nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli da parte del Signor ;
Parte_1
d) Dare atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente al versamento di assegni di mantenimento e di qualsivoglia altra prestazione economica.
e) Dare atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altra questione economica e/o patrimoniale e hanno pertanto rinunciato, reciprocamente, a qualsiasi ulteriore e/o diversa pretesa.
f) Ordinare all'Ufficiale dello Stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. M L Presidente dott.ssa M P Giudice dott. A C Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2213/2023 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO SIRONI
e
CINZIA CORBETTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO C.F._2
CORBETTA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“all'Ecc.mo Tribunale di Lecco, affinché, previ gli incombenti di legge, confermata la volontà di non riconciliarsi e la conseguente richiesta di trattazione scritta della presente vertenza, voglia,
In via principale:
1) Dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 L. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santa Maria Hoè (LC) in data 20/04/1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S. Maria Hoè,
Piazza Padre Fausto Tentorio, N. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la
compongono a favore della Signora Corbetta Cinzia che ne è proprietaria esclusiva e dove i figli continueranno ad abitare con la loro madre;
3) Dare atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente al versamento di assegni di mantenimento e di qualsivoglia altra prestazione economica;
4) Dare atto che le parti concordemente pattuiscono come nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli da parte del Signor ;
Parte_1
5) Dare atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altra questione economica e/o patrimoniale e dichiarano pertanto di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi ogni ulteriore e/o diversa pretesa direttamente e/o indirettamente riconducibile agli intercorsi rapporti.
6) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Hoè (LC) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
*
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero ritenere insussistenti i presupposti per addivenire ad una declaratoria di cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, i ricorrenti chiedono l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) Autorizzare i coniugi vivere separati nel mutuo rispetto;
b) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di S. Maria Hoè,
Piazza Padre Fausto Tentorio, N. 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono a favore della Signora Corbetta Cinzia che ne è proprietaria esclusiva;
c) Dare atto che le parti concordemente pattuiscono come nulla sia dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli da parte del Signor ;
Parte_1
d) Dare atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente al versamento di assegni di mantenimento e di qualsivoglia altra prestazione economica.
e) Dare atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altra questione economica e/o patrimoniale e hanno pertanto rinunciato, reciprocamente, a qualsiasi ulteriore e/o diversa pretesa.
f) Ordinare all'Ufficiale dello Stato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi