Trib. Padova, sentenza 19/11/2024, n. 854

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 19/11/2024, n. 854
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 854
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

N. 10480/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10480/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Giulia De Campo;
Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Giulia De Campo, Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.08.2008 in Romania, con relativa comunicazione agli Uffici Preposti, a cura della Cancelleria alle seguenti condizioni:
1. la residenza familiare, di proprietà dei sig.ri e in Parte_1 Controparte_1
Cadoneghe (PD), Via Bordin n. 10/8, rimane assegnata al ricorrente con ogni Parte_1
arredo e corredo. Il sig. continuerà a pagare autonomamente i ratei di mutuo, Parte_1
coerentemente con il piano di ammortamento indicato dalla Banca erogante. Qualora le parti decidessero di mettere in vendita l'immobile coniugale, la sig.ra si impegna a Controparte_1
versare la quota prezzo di sua spettanza, che verrà ricavata dalla stipula notarile, in due conti correnti
e/o libretti intestati singolarmente ai figli e ;
Persona_1 Persona_2
2. i minori e rimangono vengono affidati ai ricorrenti in regime di Persona_1 Per_2
condivisione genitoriale, con residenza prevalente presso la casa paterna. La sig.ra CP_1
terrà con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì dopo l'uscita della scuola sino
[...]
alla domenica dopo cena. In ogni caso i genitori si accorderanno sul diritto di visita materno, nel rispetto del dialogo reciproco ed in sintonia con le esigenze scolastiche e sportive dei minori. Durante le vacanze Natalizie i minori staranno con ciascun ricorrente per un tempo eguale, in vicendevole alternanza : per il periodo Natalizio del corrente anno dalla Vigilia di Natale al 31 dicembre 2023
staranno con la madre e dal 01 gennaio 2024 sino al 06.01.2024 compreso staranno con il padre;
durante le vacanza Pasquali, sempre in regime di vicendevole alternanza tra i genitori, in modo che la prole trascorra con un genitore la domenica di Pasqua (e il periodo precedente, a partire dalla fine della scuola), mentre trascorrerà con l'altro genitore il Lunedì dell'EL (e il periodo successivo, fino al rientro a scuola). In ogni caso il diritto di visita in queste festività (natalizie, pasquali e vacanze di Carnevale comprese) potrà essere modificato su accordo tra i genitori, tenendo ferma la pari durata di tenuta tra i due genitori. Durante le vacanze estive la madre terrà i figli almeno quindici giorni (due settimane consecutive o non consecutive) che verranno indicate al sig. entro il 31 maggio Pt_1
di ogni anno;

3. la madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori continuerà a corrispondere al sig. l'importo omnia mensile di € 200,00 (€ 100,00 per Parte_1
figlio) entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sulle coordinate iban del sig. Pt_1
4. a titolo di contributo per le spese straordinarie, la sig.ra si impegna a rimborsare Controparte_1
al sig. il 50% degli esborsi, debitamente documentati, entro il 15 del mese Parte_1
successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del Tribunale di Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori;

5. l'assegno unico (ex assegni famigliari) spetta al sig. , mentre per la Parte_1
detrazione delle spese mediche / scolastiche / sportive per i figli a carico (con indicazione dei codici fiscali dei soli minori) queste verranno equamente poste in favore di entrambi i coniugi (nella quota del 50%). Nel caso in cui la sig.ra sia esentata dall'incombente della dichiarazione Controparte_1
dei redditi, il sig. dovrà rimborsare alla stessa il 50% del beneficio fiscale entro quindici
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