Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 30
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 30
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo



N. R.G. 658/2024
Udienza cartolare del 14-01-2025
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lucca, in persona del Dott. MO Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 636/2023 depositata dal Giudice di Pace di Lucca in data 01.08.23 tra
DI BA OV (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano
Della Nina (C.F. [...]) e Giulia Nocera (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lucca, Via Di Tempagnano n. 150, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione. appellante
e
COMUNE DI LUCCA (C.F. 00378210462), in persona del sindaco, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Luca Campinoti (C.F. [...]) e Carmela Di Filippo (C.F.
[...]) dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso di essi in
Lucca, Via S. Giustina n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. appellato
Conclusioni delle parti: per parte appellante: “riformare l'impugnata sentenza n. 636 del 01.08.2023, n. Rep. 759/2023 e per
l'effetto - In via preliminare di merito: accertare e dichiarare prescritte le somme richieste dal
Comune di Lucca con l'avviso di accertamento esecutivo, prot. n. 5113/2021, provvedimento n.

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11/2021, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via principale: dichiarare illegittimo, nullo o comunque inefficace l'avviso di accertamento esecutivo, prot. n. 5113/2021, provvedimento n. 11/2021 emesso dal Comune di Lucca, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via del tutto subordinata: - accertare che l'importo effettivamente dovuto dal Sig. Di IL NN debba essere depurato dalle somme richieste a titolo di indennità di occupazione legittima e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della minor somma dovuta o di quella ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali pari al

15% sul compenso, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario”.”. per parte appellata: 1) respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 636/2023 del Giudice di
Pace di Lucca poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza.
Con vittoria di spese e compensi. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di lite in considerazione della novità della questione trattata e dei contrasti di giudicato formatisi sulla medesima questione dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 636/2023 il Giudice di Pace di Lucca, previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di
Lucca promossa da Di IL NN, regolando le spese di lite secondo il principio di soccombenza.
Il Di IL proponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma integrale, anche in punto di spese.
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, sosteneva che il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere non prescritto il diritto del Comune di Lucca a riscuotere le somme richieste con avviso di accertamento esecutivo, individuando la decorrenza del termine di prescrizione del credito fatto valere dall'emissione dell'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza n. 365/2004 della Corte d'Appello di Firenze.
Riferiva infatti che l'ordinanza del 01.07.16 del Tribunale di Roma aveva disapplicato il D.P.C.M. 23 dicembre 2015, con cui lo Stato aveva ordinato al Comune di Lucca di pagare €. 340.000,00 (derivante dalla condanna inflitta allo Stato italiano dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in favore del proprietario espropriato), pertanto non aveva alcuna rilevanza per il calcolo della somma da richiedere
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ai terzi acquirenti a titolo di indennità di espropriazione a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze.
Con il secondo motivo deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'odierno appellante, fondando la sua statuizione sul contenuto dell'atto di assegnazione dell'appartamento del 26.10.1987, nella cui premessa si richiamava l'obbligo della parte assegnataria di versare, a richiesta, l'eventuale conguaglio pro quota conseguente alla determinazione definitiva del costo di acquisizione dell'area.
Secondo l'appellante, l'obbligazione relativa al pagamento del conguaglio non doveva essere qualificata come propter rem, ma come semplice obbligazione di dare non trasferibile dall'originario obbligato (la Cooperativa Verde Uno) ai successivi
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