Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5042
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Testo completo
N.R.G. 4744/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Christian Colombo Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4744/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, CUI 059M5MS;
C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni AUDITORE;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 13.7.2021, cittadino nigeriano nato il [...] e Parte_1 proveniente dall'Edo State, ha presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data CP_1
3.1.2023 (notificato all'istante in data 7.3.2023).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 24.2.2022 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di una soluzione abitativa stabile, non avrebbe legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia, avrebbe una conoscenza limitata della lingua italiana e avrebbe svolto attività lavorativa solo per
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poco tempo in forza di contratto a tempo parziale e determinato. La sua zona di origine, inoltre, non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 4.4.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (comunicazione di ospitalità dell'8.6.2021;
denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato con decorrenza dal 2.11.2021;
attestazione del 20.7.2021 relativa allo svolgimento di attività di volontariato per l'Associazione Gruppo Volontari Brescia 3 APS;
attestazioni di frequenza a un corso di alfabetizzazione e a un corso in materia di sicurezza sul lavoro;
dichiarazioni sostitutive di certificazione unica relative al rapporto di lavoro domestico di cui sopra con riferimento ai periodi di imposta 2021 e 2022;
buste paga).
Sulla scorta di quanto esposto, il difensore del ricorrente ha chiesto il rilascio, in favore del suo assistito, di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 21.5.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato e invocando, pertanto, il CP_1 rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, ha prodotto in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. In data 2.5.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito, tra cui il contratto a tempo parziale e determinato stipulato con la Pulistar Soc. Coop. Sociale per il periodo 31.7.2023-31.8.2023, l'analogo contratto stipulato con la medesima società per il periodo 18.10.2023-31.1.2024 con le successive proroghe sino al 30.4.2024 e poi sino al 31.8.2024, nonché la certificazione unica 2024, alcune buste paga e una nuova attestazione (datata 11.4.2023) concernente l'attività di volontariato svolta per l'Associazione Gruppo Volontari Brescia 3 APS.
5. L'udienza di comparizione, in origine fissata il 10.5.2024, è stata rinviata al 2.9.2024 per consentire a parte resistente (destinataria di una notificazione tardiva del ricorso) di esercitare appieno i propri diritti di difesa. Essa è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 19.8.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla posizione lavorativa con le buste paga più recenti, relative ai mesi di maggio e giugno 2024) con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
6. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi dei previgenti artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 31.10.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 7.10.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 18.10.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso e producendo la busta paga del mese di agosto 2024 e la lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
La causa è stata, quindi, decisa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti
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