Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 21
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n.R.G. 655/2024) alla sentenza emessa in data 10 agosto 2023 dal Giudice di Pace di Portoferraio, in persona della Dott.ssa Giovanna
D'Alessio n. 49/2023 promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006), con sede in viale
Europa n.190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- to e difeso dall'avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso Poste ALne
S.p.A. Filiale di Livorno, sita in via Cairoli 12/16, Livorno
APPELLANTE contro
I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A. (c.f. 02478610583/P. Iva
01062951007) con sede legale con sede legale in Roma - Via di Novella, 22, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani e con essi elettivamente domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale AL, 136 - 19124 La Spezia all'indirizzo pec: ufficio.legale@pec.icatributi.com
APPELLATA

Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Portoferraio n. 49/2023 (R.G.
163/2022) emessa in data 10 agosto 2023, pubblicata in pari data – opposizione ad ac-
1 certamento esecutivo – imposte comunali sulla pubblicità

La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2024
Conclusioni:
Per parte appellante POSTE ITALIANE S.P.A.:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N.
163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in atto di opposizione del seguente tenore letterale:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, compente ai sensi della legge 160-19, che dal 1-1-21, ha sancito la natura patrimoniale del
Canone Unico, accogliere la presente opposizione e per l'effetto per le ragioni esposte an- nullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento esecutivo rif ID pratica n.
13838281 riferito al Comune di Campo nell'Elba (LI). Con vittoria di spese”
b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG.
N. 163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, condannare CA srl in persona del legale rappresentante come so- pra meglio generalizzata alla restituzione di quanto versato da Poste ALne S.p.A in ese- cuzione della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio Dott.ssa
Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N. 163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, a titolo di sorte capitale, spese legali e occorrende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari.
c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal Giudice
2 di Pace di Portoferraio Dott.ssa Giovanna D'Alessio, nell'ambito del giudizio RG. N.
163/2022, depositata in cancelleria in data 10.08.2023 e in data 11/08/2023 comunicata via pec e non notificata, condannare CA S.r.l. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
Per parte appellata I.C.A. S.p.A.:
In via pregiudiziale e assorbente, accertare e dichiarare improcedibile l'appello e,
- per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;

- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare infondato l'appello proposto e, per
l'effetto, rigettarlo confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I GRADO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, POSTE ITALIANE S.P.A. conveniva in giu- dizio dinanzi al Giudice di Pace di Portoferraio la società I.C.A. – Imposte comunali e affini
s.r.l., (società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquida- zione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 nonché, per quanto più stretta- mente attiene ai nostri fini, affidataria in concessione del servizio di gestione del canone unico patrimoniale del Comune di Campo nell'Elba) spiegando opposizione avverso
l'avviso di accertamento n. 13838281 notificatole dalla predetta società concessionaria e con il quale le era stato intimato il pagamento del CUA attinente all'imposta per la pubblici- tà per l'importo di € 124,00 relativo a: n. 1 cassonetto luminoso “Postamat” posto in Piazza
Marinai D'AL , 2 frecce di cui una riportante l'iscrizione “Posta PT” sita in via della
Chiusa e l'altra “Poste e Telegrafo” sita in Via Fucini n. 125 , 2 cartelli posti in Piazza Ma- rinai di AL uno riportante l'iscrizione “Parcheggio riservato clienti Agenzia PT” e l'altro
“Parcheggio riservato clienti Poste S.p.A.”
A tal fine, parte attrice allegava che nella sua nella sua qualità di esercente di un servizio di pubblica utilità sarebbe esonerata dal pagamento, rilevando, peraltro, che per gli adesivi contenenti le diciture “Poste ALne “ e quelli indicanti indirizzo ufficio posto su vetrine e porte d'ingresso, per l'adesivo “prelievo di contante” su distributore automatico di contante,
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per gli avvisi posti su tasche a vetro interne nessun contributo sarebbe risultato dovuto in quanto non si trattava di mezzi pubblicitari ma di avvisi al pubblico.
Allegava, altresì, che tali scritte erano tutte singolarmente ben al di sotto del limite dimen- sionale del mezzo metro quadrato previsto dalla l. 160/2019.
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