Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 10801/2022, promossa
DA
MI TO rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Miceli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via Messina
n. 7 D, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 25 ottobre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000284696 del 12.9.2022 e notificata
l'1ottobre 2022.
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❖ Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 1.278,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Miceli, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione OI-000284696 (del
12.9.2022 e notificata l'1ottobre 2022) con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €. 23.006,60 (di cui € 23.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed €
6,60 a titolo di spese) per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'annualità del 2013.
A sostegno del ricorso deduceva:
- l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento con conseguenziale illegittimità dell'iter accertativo e violazione del diritto di difesa;
- il difetto di motivazione;
- l'intervenuta decadenza ex art 14 comma 2 della Legge n. 689/1981, non essendo stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata;
- l'intervenuta prescrizione ex art 28, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 per decorso del termine quinquennale dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Ritualmente evocato in giudizio l'INPS si costituiva contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che l'atto di accertamento era stato ritualmente notificato;
in ogni caso l'ente previdenziale rilevava che l'istituto, in autotutela aveva provveduto a rideterminare la sanzione in euro 10.000,00.
Nel merito, l'istituto ribadiva la non applicabilità al caso di specie dell'art.14
L.689/81 ma la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 d.lgs. 15/01/2016, decreto che ha
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depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro giacché le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue: «L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti».
Pertanto, secondo la prospettazione difensiva dell'ente previdenziale, posto che il
D.lgs. 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione
e che, peraltro, non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 ultimo comma
L.689/81) che sanzioni la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, l'INPS non era incorso in alcuna decadenza.
Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 28 dicembre 2022, instaurato il giudizio di merito, l'INPS, a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, rideterminava nuovamente in autotutela l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 2.144,00 ma parte opponente non vi aderiva.
La causa, istruita solo documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 25 ottobre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate
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