Trib. Padova, sentenza 16/07/2024, n. 1293
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G.7942/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 7942/2022
tra
ZZ SI, TO TE e SA TA
ATTRICI
contro
CONDOMINIO ITALIA
CONVENUTO
Oggi 16.07.2024 ad ore 9.00 innanzi al Dott. Emanuela Marti G.O.P., sono
comparsi: per parti attoree l'avv. Valentina Arnò per parte convenuta l'avv. Federico Vaudano
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. Arnò riportandosi agli atti ed alle note conclusive depositate, precisa che
in riferimento alla mancata applicazione del criterio di cassa per la redazione del
bilancio, la Giurisprudenza più recente (Cass. 27639.2018, Trib.Roma
5342.2023, 21802.2019 ecc.) ribadisce che il criterio di cassa costituisce il
criterio indispensabile per la redazione del bilancio condominiale, vieppiù in funzione del fatto che il mandato dell'amministratore ha natura annuale, a tutto voler concedere non sarebbe comunque corretto l'utilizzo di un criterio diverso,
di cassa per le entrate e di competenza per le uscite, quale quello utilizzato per la
redazione del bilancio consuntivo 2021.2022. In relazione alla mancata pagina 1 di 10
restituzione alle attrici delle somme già versate per lavori straordinari, si contesta
qualsivoglia prescrizione del credito e si ribadisce come tale decisione abbia
generato una ingiustificata disparità di trattamento tra i condomini che già in
precedenza, sotto la gestione Arcuum, avevano già versato le spese condominiali
per i lavori straordinari e quanti non lo avevano fatto, con conseguente
ingiustificata locupletazione a favore di questi ultimi.
L'avv. Vaudano si riporta agli atti ed alle note conclusive e contesta la
rilevanza della Giurisprudenza citata ex adverso ai fini della presente causa.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art.
281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della
motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al
presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
Dott. Emanuela Marti-G.O.P.-
Verbale aperto h9.00 chiuso h14.30
pagina 2 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima civile, nella persona del Giudice
Onorario Avv. Emanuela Marti G.O.P., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.7942/2022 promossa da:
ZZ SI (C.F.[...]), TO TE
(C. F.[...]) e SA TA
(C.F.[...]) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Arnò del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Abano
Terme (PD), Via Jappelli n.5
ATTRICI
CONTRO
CONDOMINIO ITALIA (C.F. 92202740285), sito a Padova (PD), Corso
Milano n. 75, in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Gianfranco
Jaconis (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Federico
Vaudano del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Padova (PD), Galleria Ezzelino n. 5
CONVENUTO
Oggetto: condominio
Causa trattenuta a decisione all'udienza del 16.07.2024 sulle conclusioni così come depositate e da cui:
Conclusioni di parte attrice: pagina 3 di 10
accertati i fatti esposti in narrativa
- accertata incidentalmente la nullità/inesistenza delle delibera condominiale del
Condominio Italia in data 3.5.2022 per i motivi esposti in narrativa
- dichiararsi la nullità e/o disporsi l'annullamento, previa sospensione in parte qua, delle delibera del Condominio Italia in data 16.11.2022 per i motivi esposti in narrativa
- accertarsi il diritto delle attrici alla compensazione del loro credito derivante dall'illustrato doppio pagamento con le spese condominiali approvate e/o approvande.
Con vittoria di spese e onorari
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa,
nel merito, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della delibera del
16.11.2022;
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dalle Sig.re
IL OZ, NA OR e IS CC perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.12.2022, regolarmente notificato, parti attoree adiscono codesto Tribunale affermando di essere condomine del Condominio
Italia, sito in Padova, C.so Milano n.74 e di voler impugnare con la presente azione le delibere adottate dal Condominio in data 03.05.2022 e 16.11.2022. Si rileva: a) che non siano state osservate le modalità di impostazione del bilancio consuntivo in spregio al regolamento di condominio ed alla prassi costante dal
2014 al 2021 con violazione del principio di chiarezza;
b) siano stati modificati i millesimi di proprietà e le tabelle millesimali relativamente ad alcuni nuovi
pagina 4 di 10
condomini subentrati in una esistente proprietà, ciò in violazione dell'art.1136
c.c.;
c) che risultino degli errori e discordanze nel bilancio consuntivo
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 7942/2022
tra
ZZ SI, TO TE e SA TA
ATTRICI
contro
CONDOMINIO ITALIA
CONVENUTO
Oggi 16.07.2024 ad ore 9.00 innanzi al Dott. Emanuela Marti G.O.P., sono
comparsi: per parti attoree l'avv. Valentina Arnò per parte convenuta l'avv. Federico Vaudano
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
L'avv. Arnò riportandosi agli atti ed alle note conclusive depositate, precisa che
in riferimento alla mancata applicazione del criterio di cassa per la redazione del
bilancio, la Giurisprudenza più recente (Cass. 27639.2018, Trib.Roma
5342.2023, 21802.2019 ecc.) ribadisce che il criterio di cassa costituisce il
criterio indispensabile per la redazione del bilancio condominiale, vieppiù in funzione del fatto che il mandato dell'amministratore ha natura annuale, a tutto voler concedere non sarebbe comunque corretto l'utilizzo di un criterio diverso,
di cassa per le entrate e di competenza per le uscite, quale quello utilizzato per la
redazione del bilancio consuntivo 2021.2022. In relazione alla mancata pagina 1 di 10
restituzione alle attrici delle somme già versate per lavori straordinari, si contesta
qualsivoglia prescrizione del credito e si ribadisce come tale decisione abbia
generato una ingiustificata disparità di trattamento tra i condomini che già in
precedenza, sotto la gestione Arcuum, avevano già versato le spese condominiali
per i lavori straordinari e quanti non lo avevano fatto, con conseguente
ingiustificata locupletazione a favore di questi ultimi.
L'avv. Vaudano si riporta agli atti ed alle note conclusive e contesta la
rilevanza della Giurisprudenza citata ex adverso ai fini della presente causa.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art.
281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della
motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al
presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
Dott. Emanuela Marti-G.O.P.-
Verbale aperto h9.00 chiuso h14.30
pagina 2 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima civile, nella persona del Giudice
Onorario Avv. Emanuela Marti G.O.P., ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.7942/2022 promossa da:
ZZ SI (C.F.[...]), TO TE
(C. F.[...]) e SA TA
(C.F.[...]) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Arnò del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Abano
Terme (PD), Via Jappelli n.5
ATTRICI
CONTRO
CONDOMINIO ITALIA (C.F. 92202740285), sito a Padova (PD), Corso
Milano n. 75, in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Gianfranco
Jaconis (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Federico
Vaudano del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Padova (PD), Galleria Ezzelino n. 5
CONVENUTO
Oggetto: condominio
Causa trattenuta a decisione all'udienza del 16.07.2024 sulle conclusioni così come depositate e da cui:
Conclusioni di parte attrice: pagina 3 di 10
accertati i fatti esposti in narrativa
- accertata incidentalmente la nullità/inesistenza delle delibera condominiale del
Condominio Italia in data 3.5.2022 per i motivi esposti in narrativa
- dichiararsi la nullità e/o disporsi l'annullamento, previa sospensione in parte qua, delle delibera del Condominio Italia in data 16.11.2022 per i motivi esposti in narrativa
- accertarsi il diritto delle attrici alla compensazione del loro credito derivante dall'illustrato doppio pagamento con le spese condominiali approvate e/o approvande.
Con vittoria di spese e onorari
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa,
nel merito, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della delibera del
16.11.2022;
nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dalle Sig.re
IL OZ, NA OR e IS CC perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 15.12.2022, regolarmente notificato, parti attoree adiscono codesto Tribunale affermando di essere condomine del Condominio
Italia, sito in Padova, C.so Milano n.74 e di voler impugnare con la presente azione le delibere adottate dal Condominio in data 03.05.2022 e 16.11.2022. Si rileva: a) che non siano state osservate le modalità di impostazione del bilancio consuntivo in spregio al regolamento di condominio ed alla prassi costante dal
2014 al 2021 con violazione del principio di chiarezza;
b) siano stati modificati i millesimi di proprietà e le tabelle millesimali relativamente ad alcuni nuovi
pagina 4 di 10
condomini subentrati in una esistente proprietà, ciò in violazione dell'art.1136
c.c.;
c) che risultino degli errori e discordanze nel bilancio consuntivo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi