Trib. Rieti, sentenza 10/05/2024, n. 49

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 10/05/2024, n. 49
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 49
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE VOLONTARIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
P d A Presidente
G M Giudice est.
B V Giudice riunito in camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 547/2024, promossa con ricorso depositato in data 12.04.2024
DA
(C.F. ED (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via C. Goldoni n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. M L e dell'avv. M S, che li rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso mediante strumenti informatici, da considerarsi in calce allo stesso
RICORRENTI separati con omologa del Tribunale di Rieti del 14.10.2022;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rieti.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da ricorso introduttivo, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare ex art. 473bis.51, II co., c.p.c.
e la causa era, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione, previa revoca del decreto di fissazione dell'udienza;
il P.M. in data 08.05.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
I coniugi sopra indicati con ricorso congiunto depositato in data 12.04.2024 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Fara Sabina (RI) in data 05.07.2008, unione dalla quale erano nate le figlie (05.06.2010) e (22.02.2016), alle Per_1 Per_2 seguenti condizioni: “confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alle loro cure, istruzione ed educazione;- Il Sig. per garantire il benessere delle minori e una Pt_1 gestione equilibrata del rapporto genitoriale, potrà vedere le figlie nei seguenti giorni:
a) Per quanto concerne il diritto di visita del padre durante la settimana, questo avverrà il mercoledì, giorno in cui il padre potrà prendere e tenere con se le figlie dalle ore 18.30 alle ore 21.30, quando le riporterà presso la madre, inoltre il padre prenderà le minori a fine settimana alterni durante il mese, dal sabato alle 10,00, dove le preleverà presso l'abitazione della madre per poi provvedere ad accompagnare la figlia a nuoto, fino alla domenica alle ore 21.00, quando le riporterà presso la Per_2 madre;
durante le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre anche in periodi differenti concordati con la madre o, in presenza di attività lavorativa, nei periodi in cui potrà godere delle ferie, il tutto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre, trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre nei periodi concordati con il padre, fermo restando, laddove gli impegni lavorativi non permettano un periodo di 15 giorni consecutivi, che le minori trascorreranno solo una settimana di vacanza con ciascun coniuge. Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo, l'indirizzo ed i recapiti telefonici dove trascorreranno le vacanze estive con le figlie almeno 15 giorni prima della partenza;
durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24, il 26 dicembre e il 1 gennaio con un genitore;
il

25 il 31 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
nei giorni intercorrenti tra il 27 ed il 30 dicembre e tra il 2 ed il 6 gennaio i coniugi concorderanno di volta in volta con quale dei due le minori dovranno trascorrere tale periodo;
per il corrente anno il primo periodo le minori lo trascorreranno con la madre ed il secondo con il padre;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno il giorno di pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro ad anni alterni a cominciare dalla madre.

pagina 2 di 7 Per il rimanente periodo delle vacanze pasquali, i coniugi raggiungeranno di volta in volta un accordo prima dell'approssimarsi delle stesse;
per quanto riguarda il compleanno delle minori e le altre feste previste in calendario, i coniugi raggiungeranno preventivamente l'accordo almeno sette giorni prima dell'approssimarsi della festività;
per i ponti a scuola, anche questi saranno divisi in modo equo. b) Per quanto riguarda il contributo economico, il Sig. verserà per il Pt_1 mantenimento delle figlie e , un assegno mensile di € 250,00 ciascuna Per_1 Per_2 per un totale pari a € 500,00, somma rivalutabile ogni anno in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 25 di ogni mese direttamente sul conto della Sig.ra Pt_2 con IBAN IT42M0760114600001061838924;
inoltre il Sig. percepirà in misura Pt_1 totale l'importo dell'assegno unico, rinunciando la Sig.ra alla propria quota. c) Pt_2 per quanto concerne le spese di natura sanitaria sarà preferito sempre il SSN con suddivisione al 50% dei relativi importi di pagamento;
le spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle necessarie per l'attività scolastica e ludico-sportiva delle minori Per_1

e , tutte documentate, saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
per le spese Per_2 straordinarie i coniugi dovranno prima accordarsi sulle stesse, ad eccezione di quelle sanitarie indifferibili, per le quali chi le ha sostenute avrà diritto al rimborso della sua quota previa esibizione di regolare ricevuta di pagamento;
d) Per quanto concerne il veicolo Suzuky Gran Vitara tg. DG374CP acquistato dalla Sig.ra ed intestato al Pt_2

Sig. il cui importo totale di € 8.000,00 quest'ultimo si era impegnato a restituire Pt_1 alla Sig.ra entro e non oltre il 31.12.2022, impegno non adempiuto in quanto ad Pt_2 oggi ha corrisposto solo € 450,00, si impegna a restituire la residua somma di €
7.550,00 entro e non oltre il 31.12.2024;
e) Il Sig. inoltre, si impegna a Pt_1 restituire il residuo delle metà delle somme prelevate dal conto postale dal giorno in cui ha lasciato il tetto coniugale a oggi pari a € 450,00, oltre al residuo delle somme non rimborsate alla Sig.ra e concernenti le spese straordinarie e parte del Pt_2 mantenimento delle figlie, per un totale di € 2.000,00 entro e non oltre il 31.12.2024;
il

Sig. poi, si impegna ad asportare dalla casa di Via Salaria Vecchia n. 323 in Pt_1
Fara in Sabina (RI), fraz. Borgo Quinzio, il fucile e la fuciliera di sua proprietà entro e non oltre la data del 30 Giugno 2024 e si impegna ad effettuare il passaggio di intestazione in favore del Sig. cognato della Sig. del fucile Parte_3 Pt_2 appartenuto al de cuius , padre della Sig.ra entro e non oltre Persona_3 Pt_2
pagina 3 di 7 la data del 30.06.2024;
f) I coniugi si impegnano, inoltre, a fornire il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti, anche delle minori”.

Era effettuata la rituale comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, il quale esprimeva parere favorevole in data 08.05.2024 ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi riconciliare ex art. 473bis.51, II co., c.p.c., il fascicolo veniva rimesso direttamente al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle allegazioni delle parti e dal dato pacifico della separazione protrattasi sin dalla data del deposito del ricorso per separazione consensuale (anche in quella sede
i coniugi rinunciarono alla comparizione personale) omologata con decreto di questo
Tribunale del 14.10.2022, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i ricorrenti non può essere mantenuta o ricostituita.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 1.12.70,
n. 898 così come integrati e modificati con legge 6.3.87, n. 74 e successive modifiche, ultima la L. 55/15) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui sopra, da ritenersi conformi alla legge e ai principi generali di ordine pubblico, tenuto conto del parere favorevole del
Pubblico Ministero e del fatto che le figlie minori e resteranno Per_1 Per_2 affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con impegno del padre a corrispondere, per il loro mantenimento, la somma mensile complessiva di €500,00, nonché a concorrere in misura pari al 50% alla spese straordinarie alle stesse relative.
Non luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio, stante la natura congiunta della domanda.
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