Trib. Rieti, sentenza 10/05/2024, n. 49
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Testo completo
N. R.G. 547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE VOLONTARIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Pierfrancesco de Angelis Presidente
Gianluca Morabito Giudice est.
Barbara Vicario Giudice riunito in camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 547/2024, promossa con ricorso depositato in data 12.04.2024
DA
(C.F. ED (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via C. Goldoni n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Mario Lotti e dell'avv. Marzia Simonetti, che li rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso mediante strumenti informatici, da considerarsi in calce allo stesso
RICORRENTI separati con omologa del Tribunale di Rieti del 14.10.2022;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rieti.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da ricorso introduttivo, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare ex art. 473bis.51, II co., c.p.c.
e la causa era, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione, previa revoca del decreto di fissazione dell'udienza;
il P.M. in data 08.05.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
I coniugi sopra indicati con ricorso congiunto depositato in data 12.04.2024 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Fara Sabina (RI) in data 05.07.2008, unione dalla quale erano nate le figlie (05.06.2010) e (22.02.2016), alle Per_1 Per_2 seguenti condizioni: “confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alle loro cure, istruzione ed educazione;- Il Sig. per garantire il benessere delle minori e una Pt_1 gestione equilibrata del rapporto genitoriale, potrà vedere le figlie nei seguenti giorni:
a) Per quanto concerne il diritto di visita del padre durante la settimana, questo avverrà il mercoledì, giorno in cui il padre potrà prendere e tenere con se le figlie dalle ore 18.30 alle ore 21.30, quando le riporterà presso la madre, inoltre il padre prenderà le minori a fine settimana alterni durante il mese, dal sabato alle 10,00, dove le preleverà presso l'abitazione della madre per poi provvedere ad accompagnare la figlia a nuoto, fino alla domenica alle ore 21.00, quando le riporterà presso la Per_2 madre;
durante le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre anche in periodi differenti concordati con la madre o, in presenza di attività lavorativa, nei periodi in cui potrà godere delle ferie, il tutto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre, trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre nei periodi concordati con il padre, fermo restando, laddove gli impegni lavorativi non permettano un periodo di 15 giorni consecutivi, che le minori trascorreranno solo una settimana di vacanza con ciascun coniuge. Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo, l'indirizzo ed i recapiti telefonici dove trascorreranno le vacanze estive con le figlie almeno 15 giorni prima della partenza;
durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24, il 26 dicembre e il 1 gennaio con un genitore;
il
25 il 31 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
nei giorni intercorrenti tra il 27 ed il 30 dicembre e tra il 2 ed il 6 gennaio i coniugi concorderanno di volta in volta con quale dei due le minori dovranno trascorrere tale periodo;
per il corrente anno il primo periodo le minori lo trascorreranno con la madre ed il secondo con il padre;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno il giorno di pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro ad anni alterni a cominciare dalla madre.
pagina 2 di 7 Per il rimanente periodo delle vacanze pasquali, i coniugi raggiungeranno di volta in volta un accordo prima dell'approssimarsi delle stesse;
per quanto riguarda il compleanno delle minori e le altre feste previste in calendario, i coniugi raggiungeranno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEZIONE VOLONTARIA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Pierfrancesco de Angelis Presidente
Gianluca Morabito Giudice est.
Barbara Vicario Giudice riunito in camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 547/2024, promossa con ricorso depositato in data 12.04.2024
DA
(C.F. ED (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via C. Goldoni n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Mario Lotti e dell'avv. Marzia Simonetti, che li rappresentano e difendono per procura rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso mediante strumenti informatici, da considerarsi in calce allo stesso
RICORRENTI separati con omologa del Tribunale di Rieti del 14.10.2022;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rieti.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente come da ricorso introduttivo, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare ex art. 473bis.51, II co., c.p.c.
e la causa era, pertanto, rimessa direttamente al Collegio per la decisione, previa revoca del decreto di fissazione dell'udienza;
il P.M. in data 08.05.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 7
I coniugi sopra indicati con ricorso congiunto depositato in data 12.04.2024 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Fara Sabina (RI) in data 05.07.2008, unione dalla quale erano nate le figlie (05.06.2010) e (22.02.2016), alle Per_1 Per_2 seguenti condizioni: “confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alle loro cure, istruzione ed educazione;- Il Sig. per garantire il benessere delle minori e una Pt_1 gestione equilibrata del rapporto genitoriale, potrà vedere le figlie nei seguenti giorni:
a) Per quanto concerne il diritto di visita del padre durante la settimana, questo avverrà il mercoledì, giorno in cui il padre potrà prendere e tenere con se le figlie dalle ore 18.30 alle ore 21.30, quando le riporterà presso la madre, inoltre il padre prenderà le minori a fine settimana alterni durante il mese, dal sabato alle 10,00, dove le preleverà presso l'abitazione della madre per poi provvedere ad accompagnare la figlia a nuoto, fino alla domenica alle ore 21.00, quando le riporterà presso la Per_2 madre;
durante le vacanze estive, le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre anche in periodi differenti concordati con la madre o, in presenza di attività lavorativa, nei periodi in cui potrà godere delle ferie, il tutto da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
inoltre, trascorreranno 15 giorni consecutivi con la madre nei periodi concordati con il padre, fermo restando, laddove gli impegni lavorativi non permettano un periodo di 15 giorni consecutivi, che le minori trascorreranno solo una settimana di vacanza con ciascun coniuge. Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo, l'indirizzo ed i recapiti telefonici dove trascorreranno le vacanze estive con le figlie almeno 15 giorni prima della partenza;
durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno il 24, il 26 dicembre e il 1 gennaio con un genitore;
il
25 il 31 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
nei giorni intercorrenti tra il 27 ed il 30 dicembre e tra il 2 ed il 6 gennaio i coniugi concorderanno di volta in volta con quale dei due le minori dovranno trascorrere tale periodo;
per il corrente anno il primo periodo le minori lo trascorreranno con la madre ed il secondo con il padre;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno il giorno di pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro ad anni alterni a cominciare dalla madre.
pagina 2 di 7 Per il rimanente periodo delle vacanze pasquali, i coniugi raggiungeranno di volta in volta un accordo prima dell'approssimarsi delle stesse;
per quanto riguarda il compleanno delle minori e le altre feste previste in calendario, i coniugi raggiungeranno
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