Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7647

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7647
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7647
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa A U in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
13.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6967/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA

Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti G E I ed E I. ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale
[...] CP_2 dello Stato di Napoli, rapp.ti e difesi dal funzionario dott. V R, ex art. 417 bis c.p.c. resistenti
OGGETTO: retribuzione professionale docente.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze del convenuto in virtù di contratto a tempo determinato dal 11.09.2023 al CP_1
30.06.2023, quale docente di scuola primaria, presso l'I.C. Russo Montale in froebelliano in Napoli ,
P.zza Cavour;
di essere stata utilizzata dal , con riferimento al periodo dal 13.09.2018 al CP_3
30.06.2019, (per n. 24 ore settimanali), in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato (con supplenze temporanee) a copertura di posti vacanti svolgendo le medesime mansioni, attività e compiti cui sono tenuti i docenti di ruolo durante il seguente periodo e presso i seguenti Istituti scolastici;
che durante i suddetti anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022, nonostante abbia svolto diverse supplenze brevi e/o
1
temporanee, (con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto), non si è vista riconoscere dalla convenuta la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e CP_3 ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ella, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha concluso chiedendo di “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_4
;

2. Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle relative
[...] Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 3.020,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, 3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione”.
Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del CP_1 proprio operato;
nel merito, ha dedotto che il compenso in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 449/97;
ha in ogni caso dedotto che
i giorni da retribuire non sono 519 come addotto dalla docente, bensì 490;
che considerato che per il periodo che va dal 01.03.2018 al 01.01.2022 la retribuzione professionale docenti è stata fissata in 174,50 euro mensili, pari ad un compenso giornaliero di 5,82 euro (174,50/30), per cui il compenso complessivo eventualmente da corrispondere a titolo di RPD alla docente potrebbe essere quantificata, al massimo, nella misura di euro 2.851,8 (5,82*490) e non a 3.020,58 come sostenuto dalla difesa della docente. Ha chiesto che “Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..”.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, preso atto delle difese spiegate dal
, ha ridotto la domanda all'importo di € 2.910,00;
il Giudicante preso atto, all'esito della CP_1 camera di consiglio ha deciso la causa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il tema d'indagine verte
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