Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7647
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
13.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6967/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli. ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale
[...] CP_2 dello Stato di Napoli, rapp.ti e difesi dal funzionario dott. Vincenzo Romano, ex art. 417 bis c.p.c. resistenti
OGGETTO: retribuzione professionale docente.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze del convenuto in virtù di contratto a tempo determinato dal 11.09.2023 al CP_1
30.06.2023, quale docente di scuola primaria, presso l'I.C. Russo Montale in froebelliano in Napoli ,
P.zza Cavour;
di essere stata utilizzata dal , con riferimento al periodo dal 13.09.2018 al CP_3
30.06.2019, (per n. 24 ore settimanali), in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato (con supplenze temporanee) a copertura di posti vacanti svolgendo le medesime mansioni, attività e compiti cui sono tenuti i docenti di ruolo durante il seguente periodo e presso i seguenti Istituti scolastici;
che durante i suddetti anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022, nonostante abbia svolto diverse supplenze brevi e/o
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temporanee, (con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto), non si è vista riconoscere dalla convenuta la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e CP_3 ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ella, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha concluso chiedendo di “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_4
;
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle relative
[...] Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 3.020,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, 3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione”.
Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del CP_1 proprio operato;
nel merito, ha dedotto che il compenso in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 449/97;
ha in ogni caso dedotto che
i giorni da retribuire non sono 519 come addotto dalla docente, bensì 490;
che considerato che per il periodo che va dal 01.03.2018 al 01.01.2022 la retribuzione professionale docenti è stata fissata in 174,50 euro mensili, pari ad un compenso giornaliero di 5,82 euro (174,50/30), per cui il compenso complessivo eventualmente da corrispondere a titolo di RPD alla docente potrebbe essere quantificata, al massimo, nella misura di euro 2.851,8 (5,82*490) e non a 3.020,58 come sostenuto dalla difesa della docente. Ha chiesto che “Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..”.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, preso atto delle difese spiegate dal
, ha ridotto la domanda all'importo di € 2.910,00;
il Giudicante preso atto, all'esito della CP_1 camera di consiglio ha deciso la causa con sentenza di cui è stata data pubblica
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