Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2267/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
FA SC LF DI CO OV LA, rappresentato
e difeso dall'Avv. Daniele Cola - ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. accertare il diritto della parte ricorrente al
beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente”
prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo
svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi
per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi € 1.000,00 e dunque dichiarare
la responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- condannare il
1 MIM resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come
indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
calcolarsi ex D.M. n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per
la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla
consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il
Ministero resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la
formazione del
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2267/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
FA SC LF DI CO OV LA, rappresentato
e difeso dall'Avv. Daniele Cola - ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. accertare il diritto della parte ricorrente al
beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente”
prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo
svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi
per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi € 1.000,00 e dunque dichiarare
la responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- condannare il
1 MIM resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come
indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
calcolarsi ex D.M. n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per
la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla
consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il
Ministero resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la
formazione del
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