Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 17
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2186/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace - accertamento negativo del credito da somministrazione di acqua
TRA
GORI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sbordone, come da procura in atti;

APPELLANTE
E
RA TI, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Contaldi, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto ritualmente notificato la Gori s.p.a. faceva appello avverso la sentenza n. 4910/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di ES IA dichiarando non dovuta la somma di euro 140,00 portata dalla fattura n. 00644902 emessa dalla Gori s.p.a. come canone per consumo di acqua, condannando la Gori anche alle spese di giudizio per euro 646,00 oltre accessori, in relazione alle fatture n. 00659145,
n. 01507306, n. 00528806, n. 00740652, n. 00750479 e n. 00408526. Deduceva a motivi l'erroneità della decisione, per non aver ritenuto esistente tra le parti un contratto di fatto di somministrazione di acqua. n. 4910/2014 emessa dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 16.10.2014, con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata in intestazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4
113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di
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