Trib. Potenza, sentenza 21/05/2024, n. 348

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 21/05/2024, n. 348
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 348
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 21 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 462/2023 R.G. e vertente
fra
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Pienza n. 74, giusta mandato in atti;

OPPONENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pagano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla via Giovanni XXIII n. 7, giusta mandato in atti;

OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 21.02.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto n. 17/2023 emesso dal
Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, notificato il 13.01.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo 22.195,40 a titolo di TFR
e retribuzioni arretrate, deducendo la erroneità delle somme, attesa l'avvenuta corresponsione nelle more del giudizio dell'importo di euro 2.000,00 (€ 1.000,00 nel mese di novembre 2022 ed € 1.000.00 nel mese di dicembre 2022);
la erroneità della busta paga utilizzata nel procedimento monitorio quale prova scritta del credito, da ritenersi, per l'effetto, non certo, liquido ed esigibile;
la richiesta, in compensazione, della somma dovuta dal lavoratore a titolo di indennità di mancato preavviso;
la violazione del principio di riservatezza e fedeltà;
l'uso illegittimo del mezzo aziendale e l'assenza ingiustificata durante
l'esercizio della prestazione lavorativa.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, in via preliminare, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di non concedere la provvisoria esecuzione in corso di causa ex art. 648 c.p.c., se richiesta, stante l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, anche in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe alla ditta ingiunta, stante la cifra considerevole.
Sempre in via preliminare, essendo la prova scritta esibita di pronta soluzione, oppure nel merito, a seguito di compiuta istruttoria, di: a) dichiarare il documento utilizzato dal lavoratore per la richiesta di decreto ingiuntivo, ovvero la busta paga di settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa, qui richiamati, non conforme ai fine del riconoscimento di debito, poiché non è proveniente dal datore di lavoro, e non è corredato dai requisiti previsti dall'art.
1, comma 2 della legge n. 4 del 1953
e non corrispondente a quanto contenuto nel libro unico del lavoro “LUL”;
sempre in via preliminare, essendo la prova scritta esibita di pronta soluzione, oppure nel merito, a seguito di compiuta istruttoria, di: b) accertare e dichiarare il pagamento da parte della ditta datrice al sig. della somma di € 1.000,00 per il mese di novembre 2022 e di € CP_1
1.000,00 per il mese di dicembre 2022, come risulta dagli appositi prospetti paga con contabile di bonifico bancario rispettivamente del 9.11.2022 e del
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20.12.2022. Nel merito, di: c) accertare quanto dedotto, dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
d) accertare e dichiarare il credito della vantato nei confronti del sig. Parte_1
derivante dal mancato rispetto del termine di preavviso previsto CP_1 dell'art. 254 del CCNL Servizi e commercio, in conseguenza delle dimissioni volontarie, con facoltà del datore di lavoro di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di
13a e 14a mensilità, nel caso di specie quantificata in € 440,82 o nell'altra somma maggiore o minore che meglio emergerà in corso di causa anche con disponendo CTU contabile. Accertare anche tramite richiedenda CTU tecnico informatica sui PC aziendali e sui documenti prodotti, la violazione dell'obbligo di fedeltà e di riservatezza nonché l'accesso abusivo all'unità informatiche aziendali posto in essere fraudolentemente dal Pace, con conseguenze pregiudizievoli per la ragioni del datore di lavoro, come dettagliatamente indicate in narrativa, e per effetto condannare il sig. a seconda dell'entità CP_1
del danno arrecato, come meglio emergerà, in una somma da corrispondere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno che meglio sarà quantificato anche con l'ausilio dei criteri equitativi ex art. 1226 c.c. Accertare anche tramite richiedenda CTU tecnico informatica sulla scatola nera del veicolo aziendale
Citroen Saxò TG BX043MS, in dotazione al sig. e sui documenti CP_1 prodotti, l'uso illegittimo del mezzo aziendale per fini personali, come meglio specificato in narrativa, e conseguentemente la relativa assenza ingiustificata e reiterata durante l'esercizio della prestazione lavorativa, e per effetto condannare il sig. a corrispondere alla ditta datrice, a seconda dell'entità del danno CP_1
arrecato, come meglio emergerà, anche a seguito di richiedenda CTU tecnico contabile, quanto illegittimamente percepito per le ore di lavoro non svolte, nell'importo già ora quantificabile in € 6.484,32, oppure nella somma che meglio sarà quantificata dal CTU nominato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in via subordinata anche a titolo di risarcimento del danno arrecato alle ragioni del
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datore di lavoro per i ritardi nei confronti della clientela, o in via ulteriormente gradata a titolo di indebito arricchimento. Conseguentemente, per le ragioni esposte, accogliere l'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, operando la compensazione tra le somme eventualmente dovute al Pace e quelle che lo stesso è tenuto a corrispondere al datore di lavoro per le ragioni di cui in narrativa. e) In via riconvenzionale, qualora non venga accolta l'eccezione di compensazione, accertare e dichiarare che le dimissioni prestata dal lavoratore non rispettano il periodo di preavviso previsto dal dell'art. 254 del CP_1
CCNL Servizi e commercio, e per effetto condannare il sig. a CP_1 corrispondere alla ditta la somma di € 440,82, o Parte_1
nella diversa somma maggiore o minore che meglio emergerà in corso di causa anche a mezzo di
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