Trib. Nola, sentenza 18/09/2024, n. 1697
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco
Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.9.2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1386/2021 R.G
TRA
AR Sabato, rappresentato e difeso dall'avv.to Guglielmo dAmbrosio, ed
elett.te domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.3.2021, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, all'esito di concorso pubblico, alle dipendenze
del Ministero convenuto in qualità di operatore amministrativo, a far data dal
10.7.1980;
che inizialmente è stato destinato alla Pretura di Pompei;
che, in data 15.9.1994, risultando vincitore del concorso come assistente giudiziario, è
stato trasferito presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
che in data 15.9.1998 è stato assegnato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Sarno dove vi è rimasto per sedici anni, sino al 31.12.2014 e dove hanno avuto inizio i suoi problemi di salute conseguenti alle disfunzioni organizzative di quell'Ufficio;
che nelle more,
e precisamente in data 6.6.2000, è stato inquadrato nella figura professionale di cancelliere;
che in data 31.12.2014 è stato nuovamente trasferito presso il
Tribunale di Nocera Inferiore dove ha prestato servizio sino al 24.5.2015, allorquando, con altro trasferimento è stato destinato, dal 25.5.2015, presso
l'ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia dove è incappato in una situazione identica, se non più grave sotto il profilo delle disfunzioni organizzative, a quella della sede di Sarno;
che a causa dell'abnorme mole di lavoro cui è stato per lungo tempo sottoposto a causa delle inefficienze organizzative dei predetti uffici (prima di quello del Giudice di Pace di Sarno e poi di quello di Sant'Anastasia) ha contratto un disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso, ragione per cui ha dovuto fruire - suo
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malgrado - e dopo un lungo periodo di malattia con decorrenza giugno 2018 della c.d. quota 100 (D.L. 4/19 conv. in legge n. 26/19), anticipando la pensione al 1° agosto 2019;
in particolare, ha contratto la patologia nota come “sindrome ansioso depressiva reattiva” già presso la sede del Giudice di Pace di Sarno a causa degli abnormi ritmi lavorativi, la cui “causa di servizio‟ è stata già accertata dal Giudice del Lavoro di Nocera Inferiore con sentenza n.
1024/2015;
che, presso il predetto ufficio, a causa della carenza di personale nonché della perdurante assenza del Dirigente Amministrativo, è stato delegato
a svolgere, oltre al lavoro rientrante nella propria qualifica professionale di cancelliere, anche incarichi di responsabilità normalmente rientranti nell'attività del Dirigente Amministrativo con oneri, impegni e responsabilità lavorative maggiori ed oltremodo stressanti che lo hanno esposto a frenetiche attività lavorative che si sono prolungate anche oltre lorario di servizio;
che, a causa di tale abnorme situazione lavorativa, usurante e stressante sia per i ritmi frenetici che per gli eccessivi carichi di lavoro, ha cominciato a presentare disturbi neuropsichici che lo hanno costretto a ricorrere ai controlli clinici ed alle cure del
Dipartimento di salute mentale di Angri-Scafati fin dal 2003, quando gli furono prescritte terapie ansiolitiche e, dal 2007, anche terapie antidepressive che gli sono valse, successivamente, la dichiarazione di invalidità al 60% nonché quella di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992;
che, da anni ormai, accusa insonnia ed attacchi d'ansia ricorrenti, fobie come la paura di trovarsi in spazi chiusi o in situazioni dalle quali sarebbe difficile o imbarazzante allontanarsi o nelle quali non sarebbe possibile chiedere aiuto in caso di attacco;
che da anni, ormai, assume ansiolitici (Xanax o XO anche
a dosaggi elevati) ed antidepressivi (come il ER o la IN);
che lo stato psico-emotivo preesistente alla suddetta conflittualità creatasi sul posto di lavoro non presentava alcun elemento di patologia;;
che nessun seguito hanno avuto le richieste di aiuto concretizzatesi in una prima istanza di applicazione del 2016 presso il Tribunale di Torre Annunziata ed in una seconda istanza di applicazione del 2018 presso il Tribunale di LA;
che tale situazione ha generato uno stato di grave malessere fisico-psichico, esitato in “Disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso”;
che la patologia depressiva ha segnato, sin da subito, anche i suoi rapporti interpersonali e familiari, compromettendoli marcatamente.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di LA chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «Voglia l'adito Giudice così provvedere, previa se del caso chiamata in giudizio dell‟Inail alla quale, in tale ipotesi, parte ricorrente dichiara sin da ora di estendere ogni deduzione in fatto e in diritto di cui al presente atto nonché ogni domanda articolata: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in ricorso, l'illegittimità dell‟esercizio del potere di conformazione operato dalla convenuta nei confronti del ricorrente, a far data dal 15.09.1998 (assegnazione Ufficio Giudice di Pace di Sarno) sino al
2 31.12.2014 e dal 25.05.2015 (assegnazione Ufficio Giudice di Pace di
Sant'Anastasia) o dalla diversa data che il Giudicante individuerà sino alla conclusione del rapporto di lavoro avvenuta ad agosto 2019;
2) per l'effetto accertare e dichiarare nei sensi innanzi esposti la responsabilità dell'Amministrazione convenuta nella causazione delle patologie descritte nel presente ricorso, insorte nel ricorrente, e ciò con riferimento alla violazione dell'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. e per le motivazioni di cui in ricorso nonché il nesso etiologico tra le descritte patologie e la illegittima condotta della convenuta, di cui in ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione convenuta in giudizio (o, in subordine, ove disposta l'integrazione del contraddittorio, in solido con l'IN) al risarcimento del danno biologico o biologico differenziale patito dal ricorrente nei termini indicati in ricorso e condannare l'Amministrazione convenuta in persona del legale rappresentante (o, in subordine, ove disposta l'integrazione del contraddittorio, i convenuti in solido, o in subordine ciascun convenuto per la propria quota, o in subordine ancora l'Istituto), al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 161.309,00= a titolo di risarcimento del danno biologico, per le causali e titoli tutti di cui al presente atto ovvero al pagamento della diversa somma, anche maggiore o minore che, anche con apprezzamento equitativo, il sig. Giudice vorrà ritenere;
ovvero in via subordinata euro
131.448,91= a titolo del danno biologico differenziale (euro 161.309,00 cui vanno sottratti euro 29.860,09 secondo tabelle danno biologico IN D.M.
25/4/2019 in relazione al 15% di danno ed a 42 anni di età all‟epoca dei fatti) laddove sussistente legittimazione Inail, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno morale conseguito all'illegittima dequalificazione professionale, stimato equitativamente in € 80.654,50= o nella diversa somma (maggiore o minore) che il Giudicante individuerà sempre in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
4) condannare, altresì, l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale/ristoro spese mediche/danno emergente stimato in complessivi €
55.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi
5) Con vittoria di spese (anche generali) e competenze di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone».
Il fascicolo assegnato automaticamente ad altro magistrato della Sezione, è stato poi rimesso allo scrivente ex art. 274 cpc per connessione con il giudizio
n. Rg. 5665/2017, avente a oggetto l'accertamento di mansioni superiori svolte.
Fissata la prima udienza di trattazione, si è costituito il Ministero, che preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'IN;
dopodiché ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza ed ammissibilità della domanda del ricorrente, in quanto fondata su presupposti del tutto difformi dalla realtà.
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Alla prima udienza di comparizione, il giudice ritenuto di non procedere alla riunione con il giudizio più antico, poiché già maturo per la decisione, ha invitato le parti a depositare note sintetiche al fine di meglio evidenziare le questioni inerenti alla chiamata in causa dell'Inail;
dopodiché, rigettata l'istanza del
Ministero di chiamata in causa dell'IN, la causa è stata istruita mediante
l'escussione di due testi. Autorizzato il deposito di note conclusionali, all'udienza del 18.9.2024, per la quale è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente, all'esito della camera di consiglio, provvede mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata.
Occorre, in primis, esaminare la preliminare richiesta del Ministero di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inail.
Va premesso che secondo principi assolutamente pacifici in materia, sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art.
2043 c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità extra contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale;
conseguentemente il danno biologico inteso come danno all'integrità psico-
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