Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 30
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Testo completo
N. V.G. 2978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2978/2024 promosso da: nato l'[...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. MAGISTRELLI Parte_1
MARINA;
e
nata il [...] a [...]_1
(ROMANIA), rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRINI MARCO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a ON M.ma (AN) in Via Giovanni Boccaccio n. 3, di proprietà di
, rimane assegnata allo stesso Sig. ;
Parte_1 Parte_1
3) la NO , come da accordo di separazione, si è già trasferita unitamente alla Controparte_1
figlia a ON M.ma (AN), in Via della Liberazione n. 11, dove ha trasferito anche la Per_1
propria residenza e quella della figlia ;
Per_1
4) entrambi i coniugi, in caso di cambio di residenza, si obbligano a comunicarsi tempestivamente il nuovo indirizzo, fino alla maggiore età della figlia;
1
5) entrambi i coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero anche in favore della figlia minore ;
Per_1
6) tutti i beni mobili di proprietà comune sono già stati divisi tra i divorziandi mediante accordo privato, mentre tutto l'arredo relativo alla casa ove i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale
è rimasto in uso al Sig. ;
Parte_1
7) entrambi i coniugi, poiché percepiscono redditi propri, dichiarano di rinunciare reciprocamente
a qualunque diritto e/o pretesa di carattere patrimoniale, l'uno verso l'altra, e in particolare a qualunque forma di contributo per il mantenimento, salvo modificazioni dell'attuale stato reddituale;
8) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'obbligo, in Per_1
capo agli stessi, di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione;
9) la figlia minore avrà la sua collocazione principale presso la NO ;
Per_1 Controparte_1
10) il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: Parte_1
- i genitori si alterneranno tra loro i fine settimana: il padre, quindi, una volta ogni 15 giorni potrà tenere con sé la figlia dall'uscita da scuola del venerdì e, comunque, nel caso in cui non ci fosse scuola, dalle ore 8,30 del venerdì, fino alla domenica sera ore 19,30 quando avrà cura di riaccompagnare la figlia dalla madre;
- nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre starà con lui anche il pomeriggio di lunedì, dall'uscita da scuola fino alle 19,30, prorogato alle 22,00 nel periodo estivo dal 15.06 al
15.09;
- nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il week-end con il padre starà con lui anche tre pomeriggi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola fino alle 19,30, prorogato alle 22,00 nel periodo estivo dal 15.06 al 15.09. In questa settimana la bambina potrà anche pernottare una notte dal padre in uno dei giorni previsti per la visita (lunedì, mercoledì o venerdì) previo accordo con la madre;
- al fine di evitare, nell'interesse di entrambi i genitori, le spese relative all'ausilio di una baby-sitter, anche nei giorni in cui non è prevista la permanenza di presso il padre, la stessa potrà Per_1
recarsi dai nonni paterni per rimanervi fino al ritorno dal lavoro della madre alle Controparte_1
ore 16,30. In ogni caso la predetta ipotesi è solo una possibilità e non un obbligo, sicché se