Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 12
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Testo completo
R.G. 304 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MARTINA Parte_1
RICORRENTE
contro contumace CP_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: chiede che il Tribunale voglia pronunciare la separazione e, contestualmente lo scioglimento del matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig. (CF: CP_1
), nato a [...] il [...],residente in [...]C.F._1
(FE) via della Fontana n. 316/3, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Comacchio in data 15/09/2023 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, n.103, Parte 2 serie C, alle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) Il sig. verserà alla moglie la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
2) La figlia minore sarà collocata presso la madre, dove già risiede e vivrà con lei presso la casa già adibita a residenza famigliare, mentre il padre si trasferirà altrove provvedendo altresì a spostare la propria residenza.
3) La figlia sarà affidata in via esclusiva e rafforzata alla madre, così che la stessa possa assumere qualsivoglia decisione inerente la minore, senza necessità del consenso del padre.
4) Al fine di contribuire al mantenimento della figlia, il padre verserà alla madre la somma mensile pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
5) L'assegno unico, verrà attribuito alla madre presso la quale la minore vivrà stabilmente.
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6) Entrambi i genitori sono tenuti a far fronte delle spese straordinarie inerenti la figlia nella misura del 50%, dietro esibizione della documentazione comprovante gli esborsi. Il genitore che intende affrontare una spesa straordinaria (salvo le spese mediche urgenti) dovrà comunicarlo all'altro genitore con e-mail o messaggio telefonico e la spesa si intenderà approvata anche in caso di mancata risposta nel termine di gg.
7. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg. La ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie sarà regolata secondo quanto previsto e regolato, dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Ferrara.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra chiedeva che il Tribunale di Parte_1
Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi e