Trib. Modena, sentenza 19/08/2024, n. 1288
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Testo completo
N. R.G. 3732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. R D P Presidente relatore dott. E R Giudice dott. E B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3732/2023 tra i coniugi:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. POLA DANTE
attore
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIORIN MASSIMILIANO
convenuta
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: domanda cumulata di separazione e divorzio
conclusioni delle parti:
Attore, come da atto di precisazione delle conclusioni del 15/4/2024
Convenuta, come da atto di precisazione delle conclusioni del 12/4/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 1 di 6
1. - Con ricorso depositato il 14/06/2023 a chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale e poi lo scioglimento del matrimonio dal coniuge Parte_2
sposata con rito civile a Sant'Agostino (FE) in data 14/02/2009, unione dalla quale è nata,
[...]
prima del matrimonio, la figlia (17/11/1999). Per_1
Il ricorrente si è dichiarato disponibile a mantenere in via esclusiva la figlia, che sta concludendo gli studi universitari (facoltà di chimica), ma non vuole riconoscere alcun contributo in favore della moglie.
La convenuta si è costituita concordando sulle domande di separazione e poi di divorzio, ma a diverse condizioni. Ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a Finale Emilia;
un contributo per il mantenimento della figlia di euro 1.200 oltre al 100% delle spese straordinarie;
un contributo per sé ex art. 156 c.c. di euro 2.500 mensili.
L'attore ha replicato chiedendo il rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare e di contributo per la figlia -in favore della madre-, in quanto vive a Sant'Anna e Bologna e viene Per_1
saltuariamente nella casa familiare di Finale Emilia, e si sta laureando. Ha chiesto il rigetto delle domande economiche proposte in via riconvenzionale dalla moglie.
La convenuta ha riconosciuto che la figlia è mantenuta integralmente dal padre. Ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare (udienza del 28/11/2023). Ha insistito nella domanda di riconoscimento di un contributo ex art. 156 c.c. e poi di un assegno divorzile di euro 2.500, in ragione della rilevante sproporzione delle rispettive condizioni economiche e del sacrifico delle proprie aspettative professionali nel corso del matrimonio.
Alla prima udienza il presidente relatore delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato con ordinanza riservata del 3/2/2024 i seguenti provvedimenti provvisori
e urgenti:
“- Con decorrenza da febbraio 2024, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.000,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.”
La causa è stata rimessa in decisione al collegio all'udienza del 18/6/2024. Le parti hanno depositato gli atti conclusivi. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/06/2024.
Motivi della decisione
Separazione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
pagina 2 di 6
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti
e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie.
3. –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. R D P Presidente relatore dott. E R Giudice dott. E B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3732/2023 tra i coniugi:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. POLA DANTE
attore
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIORIN MASSIMILIANO
convenuta
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: domanda cumulata di separazione e divorzio
conclusioni delle parti:
Attore, come da atto di precisazione delle conclusioni del 15/4/2024
Convenuta, come da atto di precisazione delle conclusioni del 12/4/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
pagina 1 di 6
1. - Con ricorso depositato il 14/06/2023 a chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale e poi lo scioglimento del matrimonio dal coniuge Parte_2
sposata con rito civile a Sant'Agostino (FE) in data 14/02/2009, unione dalla quale è nata,
[...]
prima del matrimonio, la figlia (17/11/1999). Per_1
Il ricorrente si è dichiarato disponibile a mantenere in via esclusiva la figlia, che sta concludendo gli studi universitari (facoltà di chimica), ma non vuole riconoscere alcun contributo in favore della moglie.
La convenuta si è costituita concordando sulle domande di separazione e poi di divorzio, ma a diverse condizioni. Ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a Finale Emilia;
un contributo per il mantenimento della figlia di euro 1.200 oltre al 100% delle spese straordinarie;
un contributo per sé ex art. 156 c.c. di euro 2.500 mensili.
L'attore ha replicato chiedendo il rigetto delle domande di assegnazione della casa familiare e di contributo per la figlia -in favore della madre-, in quanto vive a Sant'Anna e Bologna e viene Per_1
saltuariamente nella casa familiare di Finale Emilia, e si sta laureando. Ha chiesto il rigetto delle domande economiche proposte in via riconvenzionale dalla moglie.
La convenuta ha riconosciuto che la figlia è mantenuta integralmente dal padre. Ha rinunciato all'assegnazione della casa familiare (udienza del 28/11/2023). Ha insistito nella domanda di riconoscimento di un contributo ex art. 156 c.c. e poi di un assegno divorzile di euro 2.500, in ragione della rilevante sproporzione delle rispettive condizioni economiche e del sacrifico delle proprie aspettative professionali nel corso del matrimonio.
Alla prima udienza il presidente relatore delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato con ordinanza riservata del 3/2/2024 i seguenti provvedimenti provvisori
e urgenti:
“- Con decorrenza da febbraio 2024, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.000,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.”
La causa è stata rimessa in decisione al collegio all'udienza del 18/6/2024. Le parti hanno depositato gli atti conclusivi. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/06/2024.
Motivi della decisione
Separazione
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
pagina 2 di 6
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti
e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie.
3. –
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