Trib. Teramo, sentenza 13/11/2024, n. 649
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Testo completo
R.G.N. 1091 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa D M,
a seguito dell'udienza del 13/11/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(Cod. Fisc. ), nata il Parte_1 C.F._1
17.05.1961 in Giulianova (TE) e residente in Bellante, Via Borgo Martin Alfonso n. 186, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. C S (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. L S (Cod. C.F._2
Fisc. ) e all'Avv. C S (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_1 Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a Torricella Sicura (TE) il Controparte_1 C.F._5
05.04.1947, e residente in Teramo (TE), Via Cadorna n.39, rappresentato e difeso come da procura in atti dall' Avv. Vilma Giovannini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio
Legale in Campli (TE), Via San Donato n° 9, Località Paterno
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;
2. Riconoscere, in capo alla ricorrente, il diritto all'inquadramento nel livello BS, di cui alla classificazione riportata nel C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 2007 e del 2014;
3. Condannare la convenuta al pagamento, per le causali indicate nei conteggi sindacali al pagamento della complessiva somma di € 10.822,44 con riferimento all'inquadramento riconosciuto dal Giudice o quella diversa somma che riterrà più conforme a giustizia;
3. Condannare la convenuta a pagare sulla somma liquidata interessi e rivalutazione come per legge;
4. Condannare la convenuta a regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente presso l' CP_2
5. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “1. Accertare e dichiarare l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
2. Rigettare il ricorso in quanto nessuna differenza di pagamento è dovuta per le causali di cui in narrativa, visto che nessuna attività è stata svolta nei con-fronti del sig.
[...]
Controparte_1 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 14/07/2021, Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di al fine di fare
[...] Controparte_1 condannare quest'ultimo, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro ripassato tra le parti, al pagamento delle differenze retributive quantificate in €
10.822,44 e pretese a titolo di ferie e festività non godute, 13^ mensilità, indennità di mancato preavviso e TFR, come da conteggio sindacale prodotto.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa D M,
a seguito dell'udienza del 13/11/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(Cod. Fisc. ), nata il Parte_1 C.F._1
17.05.1961 in Giulianova (TE) e residente in Bellante, Via Borgo Martin Alfonso n. 186, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. C S (Cod. Fisc.
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. L S (Cod. C.F._2
Fisc. ) e all'Avv. C S (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. C.F._4
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: , P.IVA_1 Email_1
Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nato a Torricella Sicura (TE) il Controparte_1 C.F._5
05.04.1947, e residente in Teramo (TE), Via Cadorna n.39, rappresentato e difeso come da procura in atti dall' Avv. Vilma Giovannini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio
Legale in Campli (TE), Via San Donato n° 9, Località Paterno
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1
Parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;
2. Riconoscere, in capo alla ricorrente, il diritto all'inquadramento nel livello BS, di cui alla classificazione riportata nel C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 2007 e del 2014;
3. Condannare la convenuta al pagamento, per le causali indicate nei conteggi sindacali al pagamento della complessiva somma di € 10.822,44 con riferimento all'inquadramento riconosciuto dal Giudice o quella diversa somma che riterrà più conforme a giustizia;
3. Condannare la convenuta a pagare sulla somma liquidata interessi e rivalutazione come per legge;
4. Condannare la convenuta a regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente presso l' CP_2
5. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “1. Accertare e dichiarare l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
2. Rigettare il ricorso in quanto nessuna differenza di pagamento è dovuta per le causali di cui in narrativa, visto che nessuna attività è stata svolta nei con-fronti del sig.
[...]
Controparte_1 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 14/07/2021, Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di al fine di fare
[...] Controparte_1 condannare quest'ultimo, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro ripassato tra le parti, al pagamento delle differenze retributive quantificate in €
10.822,44 e pretese a titolo di ferie e festività non godute, 13^ mensilità, indennità di mancato preavviso e TFR, come da conteggio sindacale prodotto.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del
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