Trib. Trento, sentenza 05/05/2024, n. 49
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**** Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa G P, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado di cui al n. 309/2023 RG, pendente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. F F ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, sito in Trento, in Via Dietro Le Mura B n. 13, giusta procura allegata al ricorso
-Ricorrente - NEI CONFRONTI DI (C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 tante p.t., rapprese dagli Avv.ti M G C e A N ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio di Organizzazione_1
sito i sto Controparte_2
alla memoria di costituzione e risposta
- Resistente -
**** OGGETTO: azione di accertamento e di condanna al pagamento dell'indennità di lavaggio dei D.P.I.
Causa decisa mediante lettura del dispositivo, all'esito dell'udienza del 4 Aprile 2024, a seguito della discussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza di discussione e dai precedenti atti di causa.
1
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha sostenuto: a) che, è stato dipendente di dal 02.08.1993 e Controparte_3 attualmente di za soluzione di Controparte_1 continuità dal 01.01.2017, con mansioni di Tecnico polifunzionale treno, presso la Stazione di Trento Roncafort;
b) che, dalla data di assunzione al Giugno 2019, ha provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti da lavoro fornitigli dalla datrice di lavoro e necessari allo svolgimento delle mansioni cui è addetto (giacca a vento e pantaloni ad alta visibilità, nonché casco di protezione);
c) che, trattandosi di Dispositivi di Protezione Individuale, incombeva sulla parte resistente, non sul lavoratore, l'obbligo di effettuare il lavaggio, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008;
d) che, pertanto, richiede alla resistente la rifusione, a titolo di risarcimento del danno, dei costi, dell'attività e del tempo impiegati ai sensi dell'art. 1218 c.c. e che l'importo richiesto è stato calcolato in via equitativa sulla base della retribuzione straordinaria diurna dovuta per un'ora alla settimana, per il periodo Giugno 2009-Giugno 2019, reputando decennale il termine prescrizionale in oggetto. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la difesa del ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Accertato e dichiarato l'obbligo della convenuta di Controparte_1 provvedere al mantenimento in efficienza e al la di protezione individuali di lavoro e accertato e dichiarato l'inadempimento da parte di in merito al lavaggio dei DPI per il periodo CP_1
Giugno 2009 – Giugno 2019, per l'effetto condannare Controparte_1
P.IVA: con sede in 00161 Ro
[...] P.IVA_1
Rossa n del l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa dallo stesso per provvedere al lavaggio degli indumenti, a titolo di retribuzione e/o di risarcimento dell'inadempimento contrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, in misura non inferiore a un'ora settimanale retribuita in termini di orario di lavoro straordinario diurno, in relazione al lavoro svolto, nonché alla somma corrispondente alle spese vive affrontate per le operazioni di lavaggio e
Pag. 2 di 9 manutenzione degli indumenti stessi, per il periodo Giugno 2009 – Giugno 2019, il tutto da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e comunque non inferiore ad euro 7.622,40. Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha eccepito: a) che, il datore di lavoro non è obbligato al lavaggio dei D.P.I., egli può legittimamente provvedere in alternativa alla loro sostituzione, quando questa sia economicamente più conveniente;
b) che, non risulta che la parte ricorrente abbia mai richiesto il lavaggio o la sostituzione degli indumenti in oggetto;
comunque, dal 04.09.2017, avrebbe dovuto avvalersi del servizio di lavaggio effettuato da un fornitore esterno incaricato a tal fine dalla parte resistente;
c) che, la pratica del lavaggio comune domestico viola le “Linee operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale DPI” a cura del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, in quanto può ridurne o vanificarne la capacità protettiva;
d) che, comunque, è difficilmente ipotizzabile che sia stato effettuato il numero di lavaggi indicato in ricorso, atteso che ciascun D.P.I. può sostenere non più di 25 lavaggi;
e) che, il ricorso è inammissibile per via della genericità della domanda, essendo nella specie indimostrati l'an e il quantum della pretesa. Difatti, manca la puntuale descrizione degli indumenti asseritamente utilizzati, cui il ricorrente (unilateralmente) attribuisce la qualità di D.P.I. senza, tuttavia, evidenziarne nel dettaglio le caratteristiche al fine di rendere possibile la verifica giudiziale;
f) che, a riguardo, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno assolvere ad un onere di allegazione minimo, consistente
Pag. 3 di 9
almeno nella specificazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**** Il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa G P, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado di cui al n. 309/2023 RG, pendente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. F F ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, sito in Trento, in Via Dietro Le Mura B n. 13, giusta procura allegata al ricorso
-Ricorrente - NEI CONFRONTI DI (C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 tante p.t., rapprese dagli Avv.ti M G C e A N ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio di Organizzazione_1
sito i sto Controparte_2
alla memoria di costituzione e risposta
- Resistente -
**** OGGETTO: azione di accertamento e di condanna al pagamento dell'indennità di lavaggio dei D.P.I.
Causa decisa mediante lettura del dispositivo, all'esito dell'udienza del 4 Aprile 2024, a seguito della discussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza di discussione e dai precedenti atti di causa.
1
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha sostenuto: a) che, è stato dipendente di dal 02.08.1993 e Controparte_3 attualmente di za soluzione di Controparte_1 continuità dal 01.01.2017, con mansioni di Tecnico polifunzionale treno, presso la Stazione di Trento Roncafort;
b) che, dalla data di assunzione al Giugno 2019, ha provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti da lavoro fornitigli dalla datrice di lavoro e necessari allo svolgimento delle mansioni cui è addetto (giacca a vento e pantaloni ad alta visibilità, nonché casco di protezione);
c) che, trattandosi di Dispositivi di Protezione Individuale, incombeva sulla parte resistente, non sul lavoratore, l'obbligo di effettuare il lavaggio, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008;
d) che, pertanto, richiede alla resistente la rifusione, a titolo di risarcimento del danno, dei costi, dell'attività e del tempo impiegati ai sensi dell'art. 1218 c.c. e che l'importo richiesto è stato calcolato in via equitativa sulla base della retribuzione straordinaria diurna dovuta per un'ora alla settimana, per il periodo Giugno 2009-Giugno 2019, reputando decennale il termine prescrizionale in oggetto. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la difesa del ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Accertato e dichiarato l'obbligo della convenuta di Controparte_1 provvedere al mantenimento in efficienza e al la di protezione individuali di lavoro e accertato e dichiarato l'inadempimento da parte di in merito al lavaggio dei DPI per il periodo CP_1
Giugno 2009 – Giugno 2019, per l'effetto condannare Controparte_1
P.IVA: con sede in 00161 Ro
[...] P.IVA_1
Rossa n del l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa dallo stesso per provvedere al lavaggio degli indumenti, a titolo di retribuzione e/o di risarcimento dell'inadempimento contrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, in misura non inferiore a un'ora settimanale retribuita in termini di orario di lavoro straordinario diurno, in relazione al lavoro svolto, nonché alla somma corrispondente alle spese vive affrontate per le operazioni di lavaggio e
Pag. 2 di 9 manutenzione degli indumenti stessi, per il periodo Giugno 2009 – Giugno 2019, il tutto da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e comunque non inferiore ad euro 7.622,40. Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha eccepito: a) che, il datore di lavoro non è obbligato al lavaggio dei D.P.I., egli può legittimamente provvedere in alternativa alla loro sostituzione, quando questa sia economicamente più conveniente;
b) che, non risulta che la parte ricorrente abbia mai richiesto il lavaggio o la sostituzione degli indumenti in oggetto;
comunque, dal 04.09.2017, avrebbe dovuto avvalersi del servizio di lavaggio effettuato da un fornitore esterno incaricato a tal fine dalla parte resistente;
c) che, la pratica del lavaggio comune domestico viola le “Linee operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale DPI” a cura del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro, in quanto può ridurne o vanificarne la capacità protettiva;
d) che, comunque, è difficilmente ipotizzabile che sia stato effettuato il numero di lavaggi indicato in ricorso, atteso che ciascun D.P.I. può sostenere non più di 25 lavaggi;
e) che, il ricorso è inammissibile per via della genericità della domanda, essendo nella specie indimostrati l'an e il quantum della pretesa. Difatti, manca la puntuale descrizione degli indumenti asseritamente utilizzati, cui il ricorrente (unilateralmente) attribuisce la qualità di D.P.I. senza, tuttavia, evidenziarne nel dettaglio le caratteristiche al fine di rendere possibile la verifica giudiziale;
f) che, a riguardo, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno assolvere ad un onere di allegazione minimo, consistente
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