Trib. Salerno, sentenza 25/11/2024, n. 2297

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 25/11/2024, n. 2297
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2297
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello
scambio di note scritte disposto con provvedimento del 9.4.2024, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante
deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3279 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. M.
Maddalena D'Onofrio e dall'avv. Enrica Sabatino, elettivamente domiciliato in
Montecorvino Rovella (SA), alla Via T. Lenza, n. 57/P, presso lo studio dei difensori;

PEC: Email_1
.salerno. ;
Email_2 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona dell'amministratore p.t., sig. Controparte_2 P.IVA_1
, con sede in Battipaglia (SA), alla Via S.S. n. 19, rappresentata Controparte_3
e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Vincenzo
1
Esposito, elettivamente domiciliata in Acerra (NA), alla Via Antonio De Curtis, n. 7, presso
lo studio del difensore;

PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: retribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 16.6.2021 agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, nei confronti della al fine di vedere accertato il Controparte_4
suo diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 8.805,62, a titolo di differenze retributive
per le mansioni svolte alle dipendenze della società resistente, come da conteggi allegati.
Nel dettaglio, la ricorrente deduceva in via di fatto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal 19.6.2017 al 24.11.2017 alle dipendenze
della successivamente mutata, dal 22.1.2020, nella in CP_5 Controparte_2
assenza di copertura previdenziale ed assicurativa;

- di avere, in data 1.12.2017, a mezzo del proprio difensore, diffidato la a CP_5
corrispondere la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché
il trattamento di fine rapporto, evidenziando che il rapporto di lavoro era stato reso in
assenza di copertura previdenziale ed assicurativa;

- di avere la società resistente, in riscontro alla predetta diffida, disconosciuto qualsiasi
rapporto di subordinazione e/o parasubordinazione;

- di avere, in data 1.2.2021, diffidato nuovamente la senza ricevere un Controparte_2
riscontro positivo;

- di aver prestato, in maniera continuativa ed ininterrotta, in favore della resistente, la
propria attività come contabile, e segnatamente:
2
-- si occupava della contabilità in generale;

-- curava i rapporti con i tecnici e i consulenti gestendo i pagamenti anche con i fornitori;

-- creava e gestiva i contenuti sui canali social, le pagine Facebook e Instagram, gli
indirizzi mail della società, nonché le pratiche di accesso alla finanza agevolata;

-- quando necessario, si rendeva disponibile come aiuto cuoco in cucina e cameriera in
sala;

- di avere svolto le proprie mansioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nonché il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- di aver percepito l'irrisoria cifra di € 500,00 mensili, pagati in contanti, senza ricevere
alcunché per il lavoro straordinario, le ferie non godute, le festività e le indennità di fine
rapporto.
Sulla scorta di tali argomentazioni fattuali, considerato che la retribuzione, le modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa e gli orari di lavoro, venivano stabiliti dalla
già riteneva sussistente un rapporto di lavoro subordinato e Controparte_2 CP_5
di non essere stata retribuita in misura adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato,
con conseguente diritto ad ottenere, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
8.805,62, come dai conteggi allegati al ricorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Giudice del Lavoro di:
< a. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
b. Condannare in ogni modo, parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della
somma complessiva di € 8.805,62 come da conteggi allegati agli atti di causa, oltre
accessori di legge, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso
di causa, anche a mezzo di CTU, oltre i successivi interessi legali e rivalutazione
monetarie secondo gli indici ISTAT;

3 c. liquidare in favore dell'istante, a mente dell'art 423 cpc, il pagamento delle somme non
contestate, ovvero nei limiti della quantità per cui si sia raggiunta la prova o si ritenga
comunque accertato il diritto, oltre al danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art.
432 cpc;

d. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari>>.

2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il
22.2.2022, si costituiva in giudizio la la quale deduceva, in via Controparte_2
preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva, avendo la seppur CP_6
costituita il 21.7.2014, avviato la propria attività solamente il 18.10.2017, nel merito,
assumeva l'infondatezza della domanda, non avendo la ricorrente prestato attività
lavorativa né alle dipendenze della né alle dipendenze della CP_6 Controparte_2
In particolare, evidenziava l'insussistenza di documenti atti a dimostrare l'espletamento di
attività lavorativa alle dipendenze della società, essendosi la limitata ad esibire dei Pt_1
documenti non attinenti alla contabilità aziendale, né il possesso da parte della stessa
delle conoscenze e qualifiche per espletare l'attività di contabile, gestita da professionisti
esterni.
Rappresentava, inoltre, che la nella prima missiva dell'1.12.2017, costituiva in Pt_1
mora la non convocata in giudizio, e la senza precisare in virtù CP_7 CP_5
di quale rapporto, trattandosi di società distinte ed autonome.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente;

2) Rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;

3) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite>>.
4


3. Con ordinanza del 25.2.2022 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle
parti e nel corso del processo, effettuato il libero interrogatorio delle parti ed espletato
negativamente il tentativo di conciliazione, venivano sentiti i testi , Testimone_1
, , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Testimone_6

4. Esaurita l'istruttoria, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione dell'8.11.2024
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di
udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava,
mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti
costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni
testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue
le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.

1.1 Il teste ha dichiarato di sapere che la ricorrente aveva lavorato Testimone_1
per un periodo di tempo presso il ristorante denominato “ ”, sito in Battipaglia CP_2
alla Via S.S. n. 18, ciò a partire dal mese di maggio o di giugno del 2017 e fino al mese di
novembre del medesimo anno, e di essere andato con la ed altri amici
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