Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 801
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2018 964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice rel/est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 964/2018 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli Avv.ti Annalisa Gugliuzza e Valentina
Fraggetta al V.le M. Milazzo n. 157 che la rappresentano e difendono
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Luther King n. 4, difeso dall'Avv. Miriam Fanella
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 10.7.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 5.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 23.7.2018, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal marito sig. Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 27.7.2010 e dalla cui unione erano nate due figlie:
Per_
, nata il [...] (oggi di anni 12) e nata il [...] (oggi di anni 9). Per_1
La ricorrente domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito, il quale, sin dai primissimi anni di matrimonio aveva tenuto nei confronti della moglie una condotta costantemente denigratoria e umiliante, sino a rendere alfine intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva poi che venissero assunti i provvedimenti relativi alle due figlie minori, di cui domandava disporsi l'affido condiviso e il collocamento presso di sé, con regolamentazione delle visite del padre.
Dal punto di vista economico, la sig.ra appresentava: Parte_1
- Di lavorare come infermiera presso l'Ospedale di GI, percependo uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro;
- Che per contro il sig. , anche durante il matrimonio, ha sempre potuto contare CP_1
su cospicue risorse economiche, essendo stato per diversi anni (dal 2012 al 2016) socio di una impresa agricola, poi dal 2016 titolare di una attività di B&B (“La Quercia e l'Asino”) a AZ
NA;
- Che, a riprova delle possibilità economiche del marito, quest'ultimo nel dicembre del 2016 aveva acquistato alcune unità immobiliari, con annessi fondi rustici, per l'importo di euro
Parte 38.000, che servivano per ampliare l'attività del
- Che poco dopo, avendo necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione sui predetti immobili, otteneva il otteneva dal proprio padre un prestito di euro 40.000 la cui CP_1 restituzione veniva determinata attraverso l'apertura di un prestito (con rata mensile di euro
840,00) per 60 mesi e tale finanziamento veniva richiesto formalmente a nome della sola ricorrente, essendo l'unica tra i due coniugi ad essere titolare di una busta paga regolare;
In conclusione, la ricorrente domandava che il sig. venisse obbligato a versare un CP_1
contributo mensile per il mantenimento delle due figlie, pari a euro 400,00 ciascuna e un ulteriore contributo mensile per il mantenimento della stessa pari a euro 300,00 mensili almeno Parte_1 sino al febbraio del 2022 (ossia sino a quando era previsto il versamento dell'ultima rata del
2
finanziamento contratto dalla stessa ricorrente per restituire il prestito erogato dal suocero al sig.
). CP_1
All'udienza presidenziale, celebratasi in data 02.05.2019, si costituiva il Sig. CP_1
, con comparsa depositata in udienza, contestando ogni avversa deduzione e chiedendo a
[...]
sua volta che venisse dichiarato l'addebito della separazione nei confronti della moglie, la quale, nel corso degli anni, aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, oltre ad aver sempre condizionato ogni decisione familiare con condotte dispotiche e indifferenti alle esigenze del convenuto, il quale peraltro già prima del matrimonio aveva deciso di abbandonare il proprio lavoro, per seguire la futura moglie a Pavia, dove quest'ultima aveva trovato lavoro come infermiera e solo dopo alcuni anni, successivamente al matrimonio, i coniugi facevano rientro in Sicilia, dove comunque il sig non riusciva a trovare una occupazione e per tale ragione veniva CP_1
costantemente denigrato dalla moglie.
Il convenuto confermava di aver aperto la struttura ricettiva a AZ NA nel 2016 che tuttavia aveva dopo poco dovuto cessare, sia per le ingenti spese cui non riusciva a fare fronte, sia perché, nel febbraio del 2018 aveva alfine scoperto l'ennesima relazione extraconiugale della moglie, con il collega sig. avendoli colti entrambi a scambiarsi effusioni inequivocabili Controparte_2 all'interno della autovettura di proprietà della moglie. Tale evento e la successiva crisi coniugale che era definitivamente esplosa, aveva ingenerato nel sig. una profonda prostrazione CP_1
psicologica che aveva avuto inevitabili ripercussioni anche sulla attività lavorativa, appena agli inizi, del resistente, che pertanto continua a essere privo di redditi e di occupazione.
Per tale ragione, il sig. , pur non opponendosi alla richiesta di affido condiviso delle CP_1
figlie e al loro collocamento presso la madre, domandava che il contributo posto a suo carico fosse limitato in euro 100,00 mensili complessivi o, in alternativa, in euro 200,00 qualora venisse accolta la ulteriore domanda, parimenti avanzata, di ottenere per sé stesso un contributo al proprio mantenimento a carico della moglie.
All'esito della udienza presidenziale del 2.5.2019 il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori disponendo l'affido condiviso delle due figlie a entrambi i genitori, collocandole presso la madre e regolando il diritto di visita del padre ogni fine settimana (tenuto conto dei diversi luoghi di residenza);
poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento delle due figlie
l'importo mensile complessivo pari a euro 300,00.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, l'istruttoria veniva espletata a mezzo di assunzione delle prove orali. Veniva altresì disposta indagine a mezzo della Guardia di Finanza sulle effettive
3
capacità reddituali ed economiche del sig. ed acquisita la documentazione prodotta CP_1
da entrambe le parti.
Nel corso del giudizio, inoltre, venivano promosse dalle parti due sub-procedimenti volti ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali, anche con riferimento alla regolamentazione delle visite del padre (in ragione del fatto che la ricorrente, nel 2022, aveva scoperto di avere una patologia tumorale.)
Alla udienza del 19.10.2022, le parti giungevano a un provvisorio accordo secondo cui il resistente si accollava economicamente ed organizzativamente le trasferte delle bambine per tre fine settimana al mese, in luogo dei quattro.
Esaurita l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alfine trattenuta per la decisione in data 10.7.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice rel/est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 964/2018 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale degli Avv.ti Annalisa Gugliuzza e Valentina
Fraggetta al V.le M. Milazzo n. 157 che la rappresentano e difendono
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Luther King n. 4, difeso dall'Avv. Miriam Fanella
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni per l'udienza del 10.7.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 5.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 23.7.2018, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal marito sig. Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio in data 27.7.2010 e dalla cui unione erano nate due figlie:
Per_
, nata il [...] (oggi di anni 12) e nata il [...] (oggi di anni 9). Per_1
La ricorrente domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito, il quale, sin dai primissimi anni di matrimonio aveva tenuto nei confronti della moglie una condotta costantemente denigratoria e umiliante, sino a rendere alfine intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva poi che venissero assunti i provvedimenti relativi alle due figlie minori, di cui domandava disporsi l'affido condiviso e il collocamento presso di sé, con regolamentazione delle visite del padre.
Dal punto di vista economico, la sig.ra appresentava: Parte_1
- Di lavorare come infermiera presso l'Ospedale di GI, percependo uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro;
- Che per contro il sig. , anche durante il matrimonio, ha sempre potuto contare CP_1
su cospicue risorse economiche, essendo stato per diversi anni (dal 2012 al 2016) socio di una impresa agricola, poi dal 2016 titolare di una attività di B&B (“La Quercia e l'Asino”) a AZ
NA;
- Che, a riprova delle possibilità economiche del marito, quest'ultimo nel dicembre del 2016 aveva acquistato alcune unità immobiliari, con annessi fondi rustici, per l'importo di euro
Parte 38.000, che servivano per ampliare l'attività del
- Che poco dopo, avendo necessità di effettuare dei lavori di ristrutturazione sui predetti immobili, otteneva il otteneva dal proprio padre un prestito di euro 40.000 la cui CP_1 restituzione veniva determinata attraverso l'apertura di un prestito (con rata mensile di euro
840,00) per 60 mesi e tale finanziamento veniva richiesto formalmente a nome della sola ricorrente, essendo l'unica tra i due coniugi ad essere titolare di una busta paga regolare;
In conclusione, la ricorrente domandava che il sig. venisse obbligato a versare un CP_1
contributo mensile per il mantenimento delle due figlie, pari a euro 400,00 ciascuna e un ulteriore contributo mensile per il mantenimento della stessa pari a euro 300,00 mensili almeno Parte_1 sino al febbraio del 2022 (ossia sino a quando era previsto il versamento dell'ultima rata del
2
finanziamento contratto dalla stessa ricorrente per restituire il prestito erogato dal suocero al sig.
). CP_1
All'udienza presidenziale, celebratasi in data 02.05.2019, si costituiva il Sig. CP_1
, con comparsa depositata in udienza, contestando ogni avversa deduzione e chiedendo a
[...]
sua volta che venisse dichiarato l'addebito della separazione nei confronti della moglie, la quale, nel corso degli anni, aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali, oltre ad aver sempre condizionato ogni decisione familiare con condotte dispotiche e indifferenti alle esigenze del convenuto, il quale peraltro già prima del matrimonio aveva deciso di abbandonare il proprio lavoro, per seguire la futura moglie a Pavia, dove quest'ultima aveva trovato lavoro come infermiera e solo dopo alcuni anni, successivamente al matrimonio, i coniugi facevano rientro in Sicilia, dove comunque il sig non riusciva a trovare una occupazione e per tale ragione veniva CP_1
costantemente denigrato dalla moglie.
Il convenuto confermava di aver aperto la struttura ricettiva a AZ NA nel 2016 che tuttavia aveva dopo poco dovuto cessare, sia per le ingenti spese cui non riusciva a fare fronte, sia perché, nel febbraio del 2018 aveva alfine scoperto l'ennesima relazione extraconiugale della moglie, con il collega sig. avendoli colti entrambi a scambiarsi effusioni inequivocabili Controparte_2 all'interno della autovettura di proprietà della moglie. Tale evento e la successiva crisi coniugale che era definitivamente esplosa, aveva ingenerato nel sig. una profonda prostrazione CP_1
psicologica che aveva avuto inevitabili ripercussioni anche sulla attività lavorativa, appena agli inizi, del resistente, che pertanto continua a essere privo di redditi e di occupazione.
Per tale ragione, il sig. , pur non opponendosi alla richiesta di affido condiviso delle CP_1
figlie e al loro collocamento presso la madre, domandava che il contributo posto a suo carico fosse limitato in euro 100,00 mensili complessivi o, in alternativa, in euro 200,00 qualora venisse accolta la ulteriore domanda, parimenti avanzata, di ottenere per sé stesso un contributo al proprio mantenimento a carico della moglie.
All'esito della udienza presidenziale del 2.5.2019 il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori disponendo l'affido condiviso delle due figlie a entrambi i genitori, collocandole presso la madre e regolando il diritto di visita del padre ogni fine settimana (tenuto conto dei diversi luoghi di residenza);
poneva inoltre a carico del padre l'obbligo di versare per il mantenimento delle due figlie
l'importo mensile complessivo pari a euro 300,00.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, l'istruttoria veniva espletata a mezzo di assunzione delle prove orali. Veniva altresì disposta indagine a mezzo della Guardia di Finanza sulle effettive
3
capacità reddituali ed economiche del sig. ed acquisita la documentazione prodotta CP_1
da entrambe le parti.
Nel corso del giudizio, inoltre, venivano promosse dalle parti due sub-procedimenti volti ad ottenere la modifica dei provvedimenti presidenziali, anche con riferimento alla regolamentazione delle visite del padre (in ragione del fatto che la ricorrente, nel 2022, aveva scoperto di avere una patologia tumorale.)
Alla udienza del 19.10.2022, le parti giungevano a un provvisorio accordo secondo cui il resistente si accollava economicamente ed organizzativamente le trasferte delle bambine per tre fine settimana al mese, in luogo dei quattro.
Esaurita l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alfine trattenuta per la decisione in data 10.7.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi