Trib. Oristano, sentenza 18/06/2024, n. 35
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Testo completo
N….…………... SENT.
N. 988/2024 R.G. V.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. L S Presidente estensore
Dott. G B G
Dott.ssa V S C G
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. BOI Parte_1 C.F._1
A ( ) presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
LOMBARDIA,1 08015 M
e
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. BOI Parte_2 C.F._3
A ( ) presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
LOMBARDIA,1 08015 M
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 13 L. 898/1970 (art. 8 L.
74/1987).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto in data 27/03/2024 i coniugi di cui in epigrafe, hanno esposto
preliminarmente che:
- in data 27/09/2003 hanno contratto matrimonio concordatario a M;
- dalla loro unione è nato in [...] in data [...];
Per_1
- il Tribunale di Oristano, con decreto del 6 luglio 2021 ha omologato la loro
separazione consensuale;
- la convivenza da allora non è più ripresa.
Tutto ciò premesso, hanno chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti
civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al dispositivo.
Il ricorso è stato comunicato al P.M. che ha concluso per la dichiarazione di cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
È stata fissata udienza davanti al Collegio in trattazione scritta nel corso della quale i
coniugi, mediante deposito di note, hanno insistito nel ricorso.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, ritenersi accolto.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici alle quali i coniugi hanno