Trib. Tivoli, sentenza 27/08/2024, n. 1005

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 27/08/2024, n. 1005
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1005
Data del deposito : 27 agosto 2024

Testo completo

N. R.G. 2624 / 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 2624/2022 R.G. (cui è stata riunita la causa iscritta al n° 3657/2023 R.G.) promossa da:
OG UC – C.F. [...], OG
BE – C.F. [...], OG EN – C.F. MST RNI
78D56 L182P, FEDELI CESARINA – C.F. [...], AR
LF – C.F. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Rocca per procura posta in allegato all'atto di intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in San Vito Romano, viale Paolo VI n°
135,
INTIMANTI – RICORRENTI OPPOSTI, RESISTENTI IN RICONVENZIONE,

nei confronti di

WINDOW STYLE SRL – C.F. 14965431001, in persona della legale rappresentante sig.ra Catena Ceravolo, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Acunti e dall'avv. Francesca Romana Frattini per procura posta in calce alla comparsa di costituzione in opposizione alla convalida con domanda riconvenzionale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Roma, piazza del Popolo n° 18,
INTIMATA – RESISTENTE OPPONENTE, RICORRENTE IN RICONVENZIONE,
avente ad oggetto: sfratto per morosità.
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO

Il giudizio si è sviluppato secondo quanto qui di seguito sinteticamente riassunto.
Con atto introduttivo dell'attuale giudizio R.G. 2624/2022, MA CA, AR
DO, LI SA, MA IR, MA TO, intimavano a Window
Style Srl lo sfratto sfratto per morosità – per una somma allora indicata in €. 39.000,00 (€.
21.600,00 per il periodo 24.10.2020/24.10.2021;
€. 17.400,00 per il periodo dal 25.10.2021 al momento della notifica della citazione) - relativamente all'immobile sito in Tivoli, via Consolini n°
24 (Catasto foglio 67, particella 132, sub 3), locato ad uso diverso alla conduttrice con contratto del 30.9.2020, regolarmente registrato l'1.10.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Tivoli 3 al n° 4124
– serie 3.
Window Style Srl si costituiva in questo giudizio contestando la domanda, opponendosi alla convalida e deducendo: di aver preso in locazione l'immobile per svolgervi la propria attività commerciale specializzata nella produzione, realizzazione e vendita di infissi e rifiniture per uso interno ed esterno delle abitazioni;
che all'art. 8 del contratto il locatore dichiarava “che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche” mentre all'art. 10 le parti concordavano che il conduttore si sarebbe fatto carico delle opere di ordinaria manutenzione e delle piccole riparazioni all'immobile;
che al fine di provvedere alle piccole opere di adattamento degli spazi all'attività a svolgersi all'interno del capannone locato la Windows Style Srl incaricava una ditta di fiducia per far eseguire alcuni interventi di miglioria nel corso dei quali veniva riscontrata l'esistenza di cospicue infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto del capannone la cui presenza rendeva il locale parzialmente inutilizzabile con danneggiamento dei materiali depositati all'interno di esso;
che per tali ragioni la Window Style Srl, d'intesa con la proprietà ed in attesa che la stessa provvedesse agli interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura dell'immobile, decideva di intervenire sulle zone danneggiate del tetto al fine di rendere temporaneamente agibile il capannone su tutta la sua superficie;
che allo stesso tempo il conduttore richiedeva ai proprietari dell'immobile locato le certificazioni relative all'impianto elettrico indispensabili per lo svolgimento dell'attività commerciale di produzione ed esposizione - che la Window Style avrebbe dovuto produrre entro la data del 30 ottobre 2020 - oltre che l'indicazione dei dati necessari per l'allaccio dell'acqua;
che, quanto alla certificazione di conformità dell'impianto elettrico dell'immobile locato, quella consegnata da controparte in data 28.10.2020 non risultava idonea, in quanto risalente al lontano
1996, non avendo i proprietari, nel corso del tempo, provveduto ad effettuare gli aggiornamenti e le revisioni previste dalla normativa via via succedutasi;
che, per tali ragioni, era stata quindi costretta ad intervenire autonomamente per la messa a norma di detto impianto per la spesa di circa € 12.000,00 che la stessa necessità era sorta per la fornitura dell'acqua, costringendola alla realizzazione della conduttura idrica dalla strada all'interno dell'immobile per un ulteriore spesa di circa €.
1.700,00;
che i locatori, consci di detta situazione e del loro inadempimento, non richiedevano alcun pagamento dei canoni dovuti per il periodo ottobre 2020 – ottobre 2021;
che i canoni successivi venivano invece regolarmente corrisposti.
Su tali basi, sollevava eccezione di compensazione e di inadempimento dei locatori, chiedendo al contempo il rigetto delle domande dai medesimi avanzate e la loro condanna all'esecuzione delle opere necessaria a sanare i vizi, ancora esistenti, del bene locato nonché a risarcire il danno.
Con ordinanza del 29.9.2022, veniva negata l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito.
Le parti depositavano memorie integrative, ribadendo e maggiormente precisando le rispettive posizioni;
in particolare, i locatori contestavano i motivi dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dalla società conduttrice.
Nel corso dell'istruttoria veniva svolta prova orale e ammessa CTU.
Nelle more, i locatori, con citazione introduttiva del giudizio R.G. 3657/2023, intimavano alla società resistente altro sfratto per morosità in relazione al medesimo rapporto di locazione sostenendo, a quella data, l'esistenza di un debito della conduttrice per canoni ed oneri pari ad euro 2.200,00 (canone mese di luglio 2023), nonché la sussistenza dell'ulteriore inadempimento – peraltro già segnalato nel precedente procedimento – costituito dal mancato rilascio della polizza fideiussoria così come prevista all'art. 19 del contratto.
Anche in questo caso, l'intimata si costituiva in giudizio con propria comparsa con la quale contestava le avverse domande secondo le argomentazioni già illustrate con l'altro suo atto difensivo.
In quest'ultimo giudizio, all'esito della fase sommaria veniva emessa, in data 27-28.9.2023, ordinanza attraverso la quale la Giudice assegnataria, negato il rilascio, disponeva che il fascicolo venisse rimesso al Presidente per l'eventuale riunione del procedimento con quello già pendente.
Con provvedimento del 30.5.2024 la causa RG 3657/2023 veniva riunita alla presente portante il numero RG 2624/2022.
Rileva il Tribunale.
Il rapporto inter partes è stato documentalmente provato attraverso il deposito del contratto di locazione regolarmente registrato.
Quanto alla dedotta morosità, la decisione in esame riguarda la richiesta di risoluzione per grave inadempimento di un contratto di locazione di immobile a uso diverso, cui la
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