Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/04/2024, n. 590

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/04/2024, n. 590
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 590
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo

RGAC 1062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2024;
nella causa iscritta al n. 1062/2023 R.G.A.C., promossa da:
, nato in [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.ta Rosa Maria Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II Tronco n. 2;

- ricorrente -

contro

:

, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del Questore pro-tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria (RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;

- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 22.03.2023, , cittadino maliano nato Parte_1 in data 01.01.1996, ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2020/Imm/IV° Sez. nr.
225 - emesso dalla Questura di Reggio Calabria il 03.12.2021 e notificato brevi manu in data 06.03.2023 - con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale, chiedendo di:
1


a) Annullare il decreto di espulsione emesso nei confronti di dal Parte_2
Questore di Reggio Calabria, notificato il 06.03.2023 (prot. n. A11/18/102), nonché di tutti gli atti pregiudizievoli, precedenti, connessi e /o successivi;

b) Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo al ricorrente al rinnovo della c.d. Protezione Umanitaria, precedentemente concessa con provvedimento del
2015 dalla Organizzazione_1
di Siracusa;

[...]
c) In subordine, accertare e dichiarare la c.d. integrazione lavorativa di esso ricorrente, con ogni conseguenza di Legge”. Il ricorrente ha altresì contestualmente presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, notificatogli in data 06.03.2023.
Il Tribunale con provvedimento depositato in data 15.06.2023 ha accolto l'istanza di sospensione.
Il non si è costituto in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 22.02.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va anzitutto premesso che non rilevano in questa sede le eccezioni riguardanti la legittimità dell'atto impugnato.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è fondato.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita:


1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.



1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di
2 ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine.


1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.



1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano

i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Organizzazione_1
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
per il riconoscimento della protezione internazionale, Organizzazione_1 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.


2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo
9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”


2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.

In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non
3
ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art.
5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
Va evidenziato che la normativa citata - ancorché modificata dal d.l. 25/2023 e dalla legge di conversione - è applicabile al procedimento in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della l. 50/2023 secondo cui “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, quanto alla situazione del Paese di provenienza del richiedente, il Mali, va evidenziato che si ravvisa una situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani fondamentali.
Ed invero, dalle numerose fonti consultate, risulta che il ia tutt'ora caratterizzato Per_1 da una situazione di forte instabilità, soprattutto per ciò che
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