Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 2533/2023 R.G.TRIB.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 04 maggio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d'ordine 2533 dell'anno 2023
T R A
So.G.E.T. spa ( c.f. 01807790686) corrente in Via Solito n. 49 a Taranto in persona del l.r.p.t. ed
elettivamente domiciliata in Vico I Senatore Giacomo Lacaita n.7 a Manduria (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Emiliano Pacifico (c.f. PCFMN78T05L049G) dal quale è rappresentata e difes
acome da documentazione in atti;

Appellante
C O N T R O
AR CO (c.f.CRNNCL64S17I8E205M), elettivamente domiciliato in Piazza IV
Novembre n. 21 a Grottaglie (Ta) presso lo studio dell' Avv. Cosimo Mazza dal quale è
rappresentato e difeso come da documentazione in atti;

Appellato
Comune di Montemesola (c.f. 80010090738) corrente in Via Roma n. 23 a Montemesola (Ta) il
persona del Sindaco protempore;

1


Appellato contumace
Ove all'udienza del 06 dicembre 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc
, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai sensi
degli artt. 359 cpc, 189 e 281quinquies cpc come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa indi era
riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 41/2023 emessa in data 07 marzo 2023 all'esito del giudizio vertito col numero
149/2022 r.g., il Giudice di Pace di Grottaglie così decideva:
“Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 0096165
del 6.12.2021 emessa dalla Soget spa per conto del Comune di Montemesola, notificata il 16.12.2021,
per estinzione del diritto di credito in essa trasfuso per sopravvenuta prescrizione;

Condanna i convenuti opposti in solido tra loro a rifondere all'attore opponente le spese processuali
che liquida in Euro 243,00 di cui E 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, cap
e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cosimo Mazza.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“L'ingiunzione di pagamento risulta notificata il giorno 16.12.2021”
“Al momento della notifica della ingiunzione, dunque, il termine di prescrizione quinquennale era
già decorso essendo trascorsi più di cinque anni dalla commissione della violazione ( 22.12.2015)
oltre che dalla successiva notifica del verbale di accertamento dell'infrazione (4.04.2016);
la prescrizione quinquennale è infatti maturata il 22.12.2020 / 6.04.2021.”
“Rileva il giudicante che il comma 4bis dell'art. 68 del citato decreto ha stabilito che per i carichi
tributari e non tributari ( compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del
Codice della Strada ) affidati all'agente della Riscossione tra l'08 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021
i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi).”
“Dunque ciò che rileva ai fini dell'applicazione della proroga dei termini di prescrizione è la data
2
di affidamento del ruolo all'Agente della Riscossione”
“Nel caso che ci occupa manca in atti la prova che il carico della sanzione amministrativa comminata con il verbale presupposto all'ingiunzione di pagamento opposta sia stato affidato al
detto concessionario della riscossione nel suddetto periodo e, quindi, non può tenersi conto della invocata sospensione dei termini di prescrizione.”
“Ne consegue in modo definitivo che l'ingiunzione di pagamento n. 0096165 del 6.12.2021 deve
essere dichiarata nulla per sopravvenuta estinzione del diritto di credito in essa trasfuso per sopravvenuta prescrizione.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la So.G.E.T.spa chiedendo l'accoglimento delle
seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
- Nel merito, per le causali ivi spiegate, in totale riforma della sentenza n. 41/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Grottaglie nel procedimento iscritto al RG n. 149/2022, accertare la validità
formale e sostanziale dell'ingiunzione di pagamento n. 96165 del 06.12.2021, l'esigibilità e la non
prescrizione del diritto azionato dalla So.g.e.t. spa per conto del Comune di Montemesola, e per
l'effetto rigettare la domanda/opposizione proposta dal sig. AR CO con conferma della validità e dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 96165 del 06.12.2021 notificata in data
16.12.2021 e degli atti presupposti e ad essa collegati.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore
del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario. “
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) error in iudicando nell'applicazione dell'art. 68 del DL
18/2020
;
2) error in iudicando per non avere il GdP rilevato la rideterminazione della somma dovuta
dal trasgressore a seguito della ingiunzione n. 96165/2021 nella minor somma di euro 532,67 rispetto all'importo originario di euro 661,77, e ciò a seguito del pagamento parziale di euro 129,10 eseguito
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