Trib. Monza, sentenza 19/02/2024, n. 584

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 19/02/2024, n. 584
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 584
Data del deposito : 19 febbraio 2024

Testo completo

N.R.G. 2688/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa L GTI Presidente dr.ssa C C Giudice rel. dr.ssa E M A Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/03/2022, assunto in decisione a seguito del decorso dei termini ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito del foglio di precisazioni delle conclusioni TRA
nata a MILANO (MI) in data 27/03/1988 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GUALTIERI ROBERTA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Tassoni n. 8/10, giusta procura alle liti in atti;

- RICORRENTE –
E
nato a SCIACCA (AG) in data 01/02/1984 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito
- CONVENUTO CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 17.01.2024 a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, concessi con ordinanza del 06.12.2023. Parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni con foglio di precisazioni delle conclusioni depositato in data 15.01.2024 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi
[...]
e il 03.10.2015 in Cologno Monzese (Registri dello Stato Civile del Comune Parte_1 Controparte_1 di Cologno Monzese N. 35, Serie A, Parte II, Anno 2015 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Concorezzo N. 16, Parte II, Serie B, Anno 2015);

2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge ed ulteriori incombenze;
Per_
3) disporre l'affidamento esclusivo dei tre figli minori , , alla madre, con Per_1 Per_3 conseguente collocamento presso di lei nell'abitazione messale a disposizione dal Comune (con affitto agevolato) sita in Monza, Via Fieramosca n. 30;

4) disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata in via esclusiva dalla signora Parte_1 anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale e anche alle pratiche amministrative e a tutte le questioni riguardanti i minori;

5)previo accertamento dei presupposti e condizioni previste dalla legge, e valutato il comportamento anche processuale del convenuto (totale disinteresse nei confronti dei tre figli minori e del presente processo) dichiarare il signor decaduto dalla responsabilità genitoriale;
Controparte_1
6) Regolamentare, nell'interesse dei minori, le visite padre/figli prevedendo che il padre incontri i minori alla presenza della madre o persona di fiducia della stessa e che gli incontri siano previamente concordati tra i genitori;

7) Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli, una somma mensile non inferiore ad € 750,00 (Euro 250,00 a figlio) o altra somma ritenuta di giustizia per dodici mensilità, sino al raggiungimento della indipendenza economica, con pagamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo gli indici ;
Org_1
8) Ordinare ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c. al terzo datore di lavoro, qualora nelle more si accertasse ed individuasse l'attività lavorativa del signor , di versare l'importo determinato a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i tre figli direttamente alla madre, signora Parte_1
9) Disporre che il signor versi, in misura del 50%, le spese extra per i figli, secondo quanto CP_1 previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, qui da intendersi integralmente richiamato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte precedute dal “Vero che”. Con riserva di articolare separati e specifici capitoli di prova ed indicare testi nel rispetto dei termini di rito;
anche alla luce delle avverse deduzioni e produzioni.
*** Con ricorso depositato in data 29.03.2022, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Cologno Monzese in data 03.10.2015, nei confronti . Controparte_1 Per_ Esponeva che dalla loro unione erano nati i figli (20.08.2008), (30.03.2012) e Per_1 Per_3
(08.01.2018) e che il Tribunale di Monza aveva omologato la loro separazione consensuale in data 03.03.2020. Rappresentava che, nonostante l'iniziale serenità dei rapporti post separazione, a far data dal mese di maggio 2021 troncava ogni rapporto con il suo nucleo familiare, rendendosi di fatto Controparte_1 irreperibile e sottraendosi ai suoi doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della prole. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 29.11.2022, ove
non si costituiva e non compariva neppure personalmente, il Presidente FF con Controparte_1 ordinanza emessa in pari data autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva i provvedimenti
provvisori e urgenti;
in particolare, e in accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre e, una volta nominato il G.I., disponeva la prosecuzione della causa. All'udienza del 15.06.2023 il Giudice, letta la memoria integrativa di disponeva la Parte_1 rinnovazione della notifica, il cui buon esito veniva provato dalla ricorrente con nota di deposito del 04.12.2023. Con ordinanza emessa in data 06.12.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di e Controparte_1 ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni;
la ricorrente le rassegnava con foglio depositato in data 15.01.2024. Il Giudice tratteneva la causa in decisione stante la mancata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione

I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 03.03.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza, anche in considerazione del fatto che il convenuto si è da tempo reso irreperibile e si è sottratto ad ogni dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del nucleo familiare, come confermato anche dal suo contegno processuale essendo rimasto contumace nonostante regolare notifica, così scegliendo di nulla opporre alle richieste di parte ricorrente, di decadenza dalla sua responsabilità genitoriale e comunque limitazione della stessa. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. In punto di affidamento dei figli minori, ritiene il Collegio di doverlo confermare in via esclusiva alla madre. Invero, rispetto all'epoca della pronuncia dell'ordinanza presidenziale la situazione di fatto non appare mutata, avendo continuato a rendersi irreperibile. Controparte_1
La modalità di affido esclusivo dei minori alla madre appare equa in quanto da un lato Parte_1 appare il genitore in grado di meglio assicurare ai figli un modello educativo idoneo a garantire loro un regolare sviluppo e una crescita equilibrata;
dall'altro lato, il sostanziale e persistente disinteresse mostrato dal padre – che risulta irreperibile da tempo e che non si è mostrato costante nei contatti, anche telefonici, con i figli e con la madre, lasciando i figli alle pressoché esclusive cure della medesima, non provvedendo neppure al loro mantenimento - è sintomatico di una carenza nello svolgimento della funzione genitoriale e, in ogni caso, risulta pregiudizievole all'affido condiviso, che postula la costante collaborazione di entrambi i genitori nel provvedere alle esigenze di cura e protezione delle minori. Per_ Alla luce di tali argomentazioni, dispone il collocamento di , e in via prevalente Per_1 Per_3 alla madre, dove risultano vivere da tempo e in quanto genitore che ha mostrato di essere in grado di provvedere in maniera adeguata alla cura e alla gestione delle esigenze dei figli. III. Con riferimento all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei confronti dei figli minori dispone che il padre, nel preminente interesse dei minori e a tutela degli stessi, qualora si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con
i figli, possa vederli solamente previo accordo con la madre, o con soggetti di sua fiducia e con congruo preavviso, e con facoltà per la medesima di predisporre i tempi e le modalità delle visite. IV. La domanda attorea di dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per Controparte_1 non può trovare accoglimento in questa sede conseguente all'allegazione di un mero comportamento di assenza che, pur grave, non risulta provato nelle sue motivazioni e potrebbe mutare nel tempo. I minori inoltre risultano sufficientemente tutelati con la previsione dell'affidamento esclusivo come da dispositivo. V. In punto di statuizioni economiche, il Collegio dispone la conferma delle determinazioni assunte in sede di ordinanza presidenziale, osservando che, in primo luogo, dato il breve lasso di tempo trascorso non possono considerarsi mutate le esigenze della prole, né la ricorrente le ha eventualmente dedotte o provate;
in secondo luogo nulla è stato argomentato o prodotto in merito alla situazione economico- reddituale di , non essendo, allo stato, neppure dato sapere se lo stesso svolga una qualche Controparte_1 attività lavorativa. Tanto premesso, dispone che dovrà corrispondere a a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 per il contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di Euro 600,00 (corrispondenti a Euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. VI. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c., e relativa all'ordine al datore di lavoro di di corrispondere in via diretta a Controparte_1 Parte_1 le somme spettanti a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei figli minori in quanto soccorre la norma di cui all'art 8 legge 898/70, in virtù della quale il beneficiario dell'assegno ha un titolo diretto per agire nei confronti del datore di lavoro dell'obbligato. VII. Dispone il rigetto delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e ribadite in sede di precisazioni delle conclusioni, stante la loro irrilevanza ai fini del decidere. VIII. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
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