Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 2803
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2566 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Francione;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Francesco Lozupone
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 19.08.2014, e che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
[...
e (entrambi il 20/07/2015) - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale dei coniugi con addebito al marito, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del marito;
ha chiesto, inoltre, la regolazione dei rapporti personali
e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2566 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Francione;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Francesco Lozupone
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 19.08.2014, e che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
[...
e (entrambi il 20/07/2015) - chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione Per_2 personale dei coniugi con addebito al marito, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento del marito;
ha chiesto, inoltre, la regolazione dei rapporti personali
e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione,
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