Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 202

TRIB Milano
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sentenza
21 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 202
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 202
Data del deposito : 21 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 11062/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...]
C.F. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Carafa (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in RB ES (MI), Via G. Verdi n. 2 ha eletto domicilio
e
2) Controparte_1 nato a [...], il [...]
C.F. C.F._3 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Carafa (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio in RB ES (MI), Via G. Verdi n. 2 ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AN DE (MB) in data 09.12.2000 (anno 2000 – Ufficio 1 - N. 133 -parte II – Serie A)
In regime di separazione dei beni.
Con due figli:
1) , nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente
2) , nata a [...] il [...], minorenne Persona_2 ed economicamente non indipendente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.10.2024 ed integrato il 4.12.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2) la GL , minorenne ed economicamente non indipendente, viene affidata in via Per_2 condivisa ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, presso l'immobile dalla stessa condotto in locazione sito in Cesate (MI), Via Matteotti n. 11, anche ai fini della residenza anagrafica. La IG.ra dichiara di aver già lasciato la casa coniugale di Pt_1 esclusiva proprietà dei genitori del IG. nei primi giorni di settembre Controparte_1
2024, portando con sé i propri effetti personali nonché i beni e l'arredo come già concordato;

3) la casa coniugale, di esclusiva proprietà dei genitori del IG. , rimarrà Controparte_1 nella disponibilità di quest'ultimo. Il figlio , maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente, abiterà presso il padre;

4) i coniugi concordano che il padre potrà esercitare il diritto di visita vedendo e tenendo con sé la GL nelle seguenti modalità: a) tre giorni durante la settimana;
b) a week end alternati;
Per_2
c) un periodo di sette giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi;
d) la Pasqua e la Pasquetta ad anni alterni;
e) un periodo durante le vacanze estive, di 2 settimane anche non consecutive da
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