Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 9661
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa M I R Presidente
Dott. ssa V C Giudice
Dott. G O Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 7976 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nata a [...] il [...] CF: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Lomonaco, 3 presso lo studio dell'Avv.
I C che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2024 il difensore della ricorrente, concludeva per l'accoglimento delle domande di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, di rettificazione di sesso anagrafico, da femminile a maschile, e di cambio del nome da
in “ . In via gradata chiedeva che laddove il Tribunale ritenesse non Pt_1 Per_1 accoglibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico richiesto- in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale-, venisse dichiarata la sussistenza dei presupposti ad eseguire il trattamento chirurgico in assenza dell'autorizzazione del Tribunale.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.04.2024, chiedeva di essere autorizzata a sottoporsi Parte_1
ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile e che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
L'istante chiedeva, altresì, che venisse disposta la rettifica dell'atto di nascita con
l'attribuzione del nome “ al posto di “ . Per_1 Pt_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 31.05.2024, all'esito dell'audizione della ricorrente, si fissava la successiva udienza del giorno 18.07.2024, poi rinviata al 3.10.2024, per il deposito di documentazione integrativa.
Alla predetta udienza, verificato il deposito della documentazione integrativa e raccolte le conclusioni delle parti, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare
l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge
n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una
"disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa M I R Presidente
Dott. ssa V C Giudice
Dott. G O Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 7976 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nata a [...] il [...] CF: , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Lomonaco, 3 presso lo studio dell'Avv.
I C che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.10.2024 il difensore della ricorrente, concludeva per l'accoglimento delle domande di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, di rettificazione di sesso anagrafico, da femminile a maschile, e di cambio del nome da
in “ . In via gradata chiedeva che laddove il Tribunale ritenesse non Pt_1 Per_1 accoglibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico richiesto- in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale-, venisse dichiarata la sussistenza dei presupposti ad eseguire il trattamento chirurgico in assenza dell'autorizzazione del Tribunale.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.04.2024, chiedeva di essere autorizzata a sottoporsi Parte_1
ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile e che le era stata diagnosticata una disforia di genere.
L'istante chiedeva, altresì, che venisse disposta la rettifica dell'atto di nascita con
l'attribuzione del nome “ al posto di “ . Per_1 Pt_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 31.05.2024, all'esito dell'audizione della ricorrente, si fissava la successiva udienza del giorno 18.07.2024, poi rinviata al 3.10.2024, per il deposito di documentazione integrativa.
Alla predetta udienza, verificato il deposito della documentazione integrativa e raccolte le conclusioni delle parti, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare
l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge
n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una
"disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi
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