Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 189
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Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/12/2021
DA
Parte_1
Con Avv.to QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti SITZIA ANDREA, BARRACO ENRICO e BIANCHIN ROMEO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 24/10/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
A) IN ORDINE ALLE SPETTANZE RETRIBUTIVE: Per le causali e i titoli tutti dedotti da considerarsi qui ritrascritti, Voglia l'Ill.mo Giudice, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine all'invalidità del patto di non concorrenza, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di emolumenti retributivi tutti, le seguenti somme: A.1) Dato atto dell'intervenuta conciliazione e/o quantificazione effettuata davanti al CTU in punto compensi provvigionali e incidenze degli stessi sul TFR, accertarsi e condannarsi la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 18.990,84.- da parte di
a favore del ricorrente con liquidazione del costo della CTU a carico di parte resistente, Controparte_1
dandosi atto dell'intervenuto pagamento del capitale e residuando gli interessi e la rivalutazione;
A.2) la somma di Euro 8.008,00. - a titolo di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta e pagamento della indennità medesima a carico della resistente;
A.3) euro 680,44.- a titolo di rimborso spese auto di ottobre 2020;
e/o le altre maggiori o minori che risulteranno dovute, da determinarsi anche in via equitativa;
B) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI TUTTI: Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della antigiuridica condotta datoriale di vessazione e mobbing, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni tutti a favore del ricorrente, la complessiva somma di € 46.107,02.- oltre a € 3.231,29.- per costi CPT e spese mediche ed €
1.268,80.- per costo CTU e/o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;
C) Le somme tutte devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione e di interessi moratori ex art. 1284
C.C.
D) Spese legali tutte rifuse.
PER LA RESISTENTE
Nel merito:
1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 24/12/2021 da Parte_1
– assunto dalla convenuta il 09/05/2013 a mezzo contratto di lavoro poi trasformatosi a Controparte_1
tempo indeterminato quale addetto ai rapporti esterni con la clientela con zona di competenza l'intera
Lombardia – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) il pagamento degli emolumenti retributivi correlati alle provvigioni sulle vendite in Lombardia a lui spettanti;
B) l'accertamento in merito alla sussistenza di un'invocata condotta mobbizzante e vessatoria asseritamente posta in essere dalla società datoriale a far data dal 2018;
C) il conseguente obbligo di quest'ultima, nell'ipotesi di riscontro positivo, alla corresponsione del risarcimento per danno non patrimoniale;
D) l'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'odierno ricorrente il 3 luglio 2021 con le conseguenti statuizioni economiche (preavviso);
E) il pagamento del rimborso spese auto dell'ottobre 2020.
Ciò premesso, osserva il giudicante quanto segue.
Sub A) appare opportuno da subito puntualizzare che il dipendente (e non agente) della Pt_1
resistente, a mente dell'allegato 4 integrativo del contratto di lavoro, percepiva un ulteriore elemento retributivo (definito dalla ditta “incentivo” o “provvigione”) correlato al fatturato sui prodotti venduti da realizzato nella zona affidata al (Lombardia) con l'applicazione di aliquote CP_1 Pt_1 differenti, segnatamente da 2% a 0,5% in funzione della tipologia di merce alienata.
Peraltro dall'importo così risultante la società convenuta ha inteso imputare la quota di € 500,00 mensili a compenso per il patto di non concorrenza post contrattuale.
Va anche precisato che nel menzionato allegato 4 è stato previsto che l'eventuale assegnazione della zona ad altro agente comportava COMUNQUE IL PERMANERE DEL COMPENSO CON ALIQUOTA ALLO 0,5 A
FAVORE DELL'ODIERNO RICORRENTE.
Orbene nel caso di specie ha trovato riscontro documentale:
1) il fatto che l'azienda abbia sottratto all'operatività del le provincie di Brescia, Mantova, Pt_1
Cremona e Bergamo con assegnazione di un nuovo agente;
2) la circostanza secondo cui, in violazione degli accordi sussistenti, nel corso del 2018, CP_1
oltre a provocare l'abbassamento dell'iniziale aliquota prevista, abbia iniziato a non pagare tutte le commissioni con l'aliquota 0,5% sulle intere forniture effettuate nella zona sottratta al Vendrame;
3) il fatto che a quest'ultimo nel corso del 2019 fosse stato tolto il cliente nel maggio 2020 CP_2
il cliente EV (ex da sempre seguito e che aveva ripreso a fare ordini. CP_3 Pt_1
Va anche rimarcato che l'asserito patto di non concorrenza (nel cui titolo la società convenuta pagava il corrispettivo delle provvigioni maturate per € 500,00 mensili) appare palesemente invaldo sia per non essere stato neppure esplicitato in
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